Lesioni colpose semplici, esigenza di motivazione del ricorso | Infrazione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Con sentenza del 20 agosto 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di lesioni colpose semplici e di disobbedienza a decisioni dell'autorità e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 90.--, fissando a 7 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione.
E. 2 Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (sull'esigenza di motivazione v. DTF 140 III 86 consid. 2). La ricorrente esordisce dichiarando censurare la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti. Sennonché, nel prosieguo del suo scritto, si limita a esporre la sua versione dei fatti e a concludere chiedendo a questo Tribunale di "valutare l'incidenza reale della fattispecie e valutare la pena in base a dette circostanze non evidenziate appieno dal giudice di Appello". Non spiega minimamente le ragioni per cui a suo avviso la CARP avrebbe violato il diritto federale o accertato i fatti in modo arbitrario, ricordato che l'espressione "manifestamente inesatto" di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF corrisponde alla nozione di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (v. DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234). Le esigenze di motivazione poste dalla LTF risultano quindi completamente disattese.
E. 3 Manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore dell'accusatore privato. Losanna, 14 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 14.11.2014 6B 993/2014 (6B_993/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 14.11.2014 6B 993/2014 (6B_993/2014) Tribunale federale I Corte di diritto penale 14.11.2014 6B 993/2014 (6B_993/2014)
Lesioni colpose semplici, esigenza di motivazione del ricorso | Infrazione
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_993/2014 Sentenza del 14 novembre 2014 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Mathys, Presidente, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Lesioni colpose semplici, esigenza di motivazione del ricorso, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 20 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con sentenza del 20 agosto 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di lesioni colpose semplici e di disobbedienza a decisioni dell'autorità e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 90.--, fissando a 7 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione. 2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (sull'esigenza di motivazione v. DTF 140 III 86 consid. 2). La ricorrente esordisce dichiarando censurare la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti. Sennonché, nel prosieguo del suo scritto, si limita a esporre la sua versione dei fatti e a concludere chiedendo a questo Tribunale di "valutare l'incidenza reale della fattispecie e valutare la pena in base a dette circostanze non evidenziate appieno dal giudice di Appello". Non spiega minimamente le ragioni per cui a suo avviso la CARP avrebbe violato il diritto federale o accertato i fatti in modo arbitrario, ricordato che l'espressione "manifestamente inesatto" di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF corrisponde alla nozione di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (v. DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234). Le esigenze di motivazione poste dalla LTF risultano quindi completamente disattese. 3. Manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore dell'accusatore privato. Losanna, 14 novembre 2014 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Mathys La Cancelliera: Ortolano Ribordy