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6B_975/2014

Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del

Bundesgericht · 2014-10-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP .

A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. 2 Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.

L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.

E. 3 Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF .

Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_975/2014

Sentenza del 9 ottobre 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Mathys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP .

A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

2.

Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.

L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.

3.

Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF .

Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy