Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP .
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. 2 Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.
L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.
E. 3 Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF .
Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
- Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_975/2014
Sentenza del 9 ottobre 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP .
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
2.
Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.
L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.
3.
Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF .
Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy