Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_93/2025
Sentenza del 14 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sandra Xavier,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Franco Villa,
opponenti.
Oggetto
Complicità in appropriazione indebita aggravata; diritto di essere sentito, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.22-24+56, 17.2024.273).
Fatti:
A.
A.a. Con sentenza del 24 novembre 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di complicità in appropriazione indebita aggravata, per avere, nel periodo dal 10 marzo 2011 al 4 dicembre 2013, a X.________, Y.________ e in altre imprecisate località, in correità con C.________ ed in qualità di gestori del fondo B.________, in particolare del comparto D.________, quali membri del Board of Directors, nonché membri del consiglio di amministrazione della società E.________ SA, Global Investment Manager del fondo, aiutato F.________, il quale ha agito in qualità di gerente di patrimoni, ad appropriarsi e impiegare indebitamente, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati per almeno fr. 8'215'205.-- (equivalenti, secondo il cambio dell'epoca, ad EUR 6'700'000.--).
In sunto, il giudizio di condanna si fonda sui fatti seguenti.
F.________ aveva costituito nel 2009 il fondo d'investimento G.________ e in particolare il suo comparto H.________ di diritto lussemburghese, che, secondo il relativo prospetto, era un fondo di tipo conservativo. Egli gestiva questo fondo tramite la società I.________ SA di X.________, ora radiata a seguito del suo fallimento. Nel corso del 2011 ha conosciuto A.________ e C.________, attivi nel ramo dei fondi di investimento. Li ha informati che intendeva attingere ai fondi di H.________, ma che l'operazione era difficoltosa considerate le limitazioni negli investimenti del fondo G.________. Egli necessitava del denaro, siccome I.________ SA era in difficoltà finanziarie e non disponeva di valori patrimoniali per realizzare il suo progetto di acquisire le azioni della società italiana J.________ Spa. Per consentire il trasferimento pianificato, A.________ e C.________ hanno aiutato F.________ a mettere in atto un'operazione finanziaria fittizia, allo scopo di permettere a I.________ SA di ottenere l'importo del fondo da lei gestito. Hanno quindi creato, in seno al loro fondo d'investimento B.________, il comparto D.________, le cui quote sono state acquistate da H.________. A sua volta, D.________ ha investito i valori patrimoniali così ottenuti in un prestito obbligazionario emesso da I.________ SA, permettendo per finire a F.________ di appropriarsi indebitamente degli averi di H.________.
A.b. A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti. Rilevata una violazione del principio di celerità, la Corte delle assise criminali lo ha condannato a una pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 27 mesi per un periodo di prova di 2 anni. Per il resto, la pena era da espiare. Ha rinviato l'accusatrice privata B.________ al foro civile per la determinazione delle pretese risarcitorie, riconosciute nel principio.
B.
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Dal canto suo, il Procuratore pubblico (PP) ha presentato un appello incidentale con cui ha chiesto la condanna dell'imputato anche per il reato di falsità in documenti. Con sentenza del 13 dicembre 2024, la Corte cantonale ha respinto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del PP, confermando sostanzialmente il giudizio di primo grado.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolto dall'imputazione di complicità in appropriazione indebita aggravata. Chiede inoltre di porre le spese procedurali di primo grado e d'appello interamente a carico dello Stato del Cantone Ticino, nonché di respingere l'istanza di indennizzo dell'accusatrice privata. In via subordinata, postula il rinvio della causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio, nel senso che la pena detentiva sia ridotta a 24 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti.
D.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale non ha presentato osservazioni, il PP ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale, mentre l'opponente ha chiesto di respingere il gravame. Il ricorrente ha in seguito comunicato che non presentava ulteriori osservazioni, riconfermandosi nel ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il gravame è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva. Anche il principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla mancanza di sufficienti accertamenti, non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
2.
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non essersi confrontata con tutti gli argomenti difensivi da lui sollevati e di non avere quindi sufficientemente motivato il giudizio. Adduce in particolare che la Corte cantonale avrebbe ignorato le sue dichiarazioni, espresse essenzialmente nell'arringa, con cui ha manifestato la convinzione che il fondo d'investimento G.________ (in particolare il comparto H.________) poteva legittimamente sottoscrivere le quote del fondo B.________ (segnatamente il comparto D.________), il quale poteva a sua volta lecitamente sottoscrivere il prestito obbligazionario emesso da I.________ SA. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di aspetti decisivi per l'esame degli elementi soggettivi del reato, che la CARP avrebbe del tutto omesso di considerare. Le rimprovera inoltre di avere passato sotto silenzio una sentenza di un Tribunale distrettuale lussemburghese, del 29 gennaio 2020, che attesterebbe la liceità dell'operazione incriminata. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la Corte cantonale avrebbe accertato che lo scopo finale dell'operazione gli sarebbe stato sottaciuto dall'autore principale (F.________).
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).
2.3. La Corte cantonale ha esposto in modo articolato nella sua sentenza (pag. 49 segg.) i motivi per cui ha ritenuto credibile la versione dei fatti resa dall'autore principale (F.________) e, in particolare, la sua chiamata in correità del ricorrente e del correo C.________. Ha d'altra parte spiegato puntualmente per quali ragioni le dichiarazioni di quest'ultimi, che avevano in concreto agito quali complici, non erano credibili (sentenza impugnata, consid. 37 pag. 77 segg.). La CARP ha segnatamente indicato i motivi per cui ha ritenuto ch'essi erano consapevoli del fatto che la banca K.________ non era in alcun modo investitrice in prima persona nel fondo D.________, ma che dietro i pretesi investimenti v'era sin dalle prime sottoscrizioni F.________ stesso. Ha inoltre illustrato le ragioni per cui ha ritenuto ch'essi erano a conoscenza dell'effettiva natura dell'operazione incriminata, facendo al riguardo riferimento a elementi probatori specifici e dando atto della relativa valutazione nel giudizio impugnato. La Corte cantonale ha pure indicato i motivi per cui, contrariamente al contenuto del prospetto del comparto D.________ e alle regole di prudenza, l'investimento di questo fondo in I.________ SA non era diversificato e la circostanza era nota al ricorrente. Ha, a questo proposito, anche fatto riferimento a una presa di posizione della "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) lussemburghese, che ha ravvisato una violazione delle norme sulla diversificazione del rischio in materia di gestione dei fondi. La CARP ha altresì preso in considerazione il contenuto di una segnalazione dei revisori del fondo B.________, che pure rilevava l'esistenza di rischi elevati. Premesso che la Corte cantonale ha parimenti riconosciuto l'esistenza di cause civili in Lussemburgo, essa ha fondato il suo giudizio su altri atti di cui ha spiegato la rilevanza. Il fatto che non si sia espressamente pronunciata sui considerandi della sentenza civile lussemburghese richiamati dal ricorrente non è di per sé costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito. La Corte cantonale ha sufficientemente motivato il suo giudizio negando implicitamente la rilevanza dei considerandi della sentenza estera a fronte degli ulteriori accertamenti disponibili. Ha infatti esaminato e valutato in modo approfondito le prove agli atti ed ha spiegato le ragioni per cui le tesi difensive erano inattendibili. Si è espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo al ricorrente di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. Il fatto che i giudici cantonali non abbiano esplicitamente respinto ogni singola allegazione difensiva da lui sollevata non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito. Come si è detto, è infatti determinante che i giudici cantonali si siano espressi sui punti rilevanti per il giudizio, ciò che è avvenuto in concreto.
2.4. Il ricorrente invoca una carente motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento alla considerazione della CARP secondo cui la finalità dell'operazione perseguita dall'autore principale gli sarebbe stata
"sottaciuta" . Egli ritiene quindi che l'illegalità dell'operazione non potrebbe in ogni caso essergli addebitata, giacché non gli era nota in quanto sottaciuta dal diretto interessato. Premesso che la censura non concerne la garanzia del diritto di essere sentito, ma riguarda semmai l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, il ricorrente disattende che F.________ gli ha in realtà sottaciuto soltanto il fatto di avere utilizzato una parte dei fondi per rimborsare precedenti perdite su altri investimenti e per effettuare delle spese personali. Il ricorrente omette di considerare che, come gli era noto, lo scopo dichiarato dell'intera operazione era essenzialmente quello di utilizzare i fondi per acquisire la società J.________ Spa, alla quale anch'egli aveva un interesse. Il ricorrente non solleva censure d'arbitrio al riguardo, sicché la censura, che si scosta dai fatti accertati in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non deve essere vagliata oltre.
3.
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito adducendo di essere stato rinviato a giudizio senza che il PP gli abbia debitamente contestato i fatti oggetto dell'atto di accusa e le relative imputazioni. Fa in particolare valere una violazione degli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, adducendo di non avere avuto la possibilità di prendere posizione sulle dichiarazioni di F.________, che sono state rilevanti per il giudizio di condanna. Il ricorrente non contesta il mancato svolgimento di un interrogatorio finale (art. 317 CPP), ma adduce che questa omissione avrebbe dovuto indurre l'autorità penale a concedergli il diritto di esprimersi sui fatti incriminati e, segnatamente, sulla chiamata di correo di F.________. Riconosce di non avere presentato istanze probatorie volte ad interrogare nuovamente l'autore principale, ma sostiene che la violazione del diritto di essere sentito avrebbe dovuto essere sanata dall'autorità penale. Ritiene che le predette violazioni di questa garanzia avrebbero per finire pregiudicato l'esercizio dei suoi diritti di difesa.
3.2. Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP; art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_23/2021 del 20 luglio 2021 consid. 2.3 e rinvii). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omesso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali (sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024, consid. 3.2 e rinvio). Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2 e rinvio).
3.3. Con l'esposta argomentazione, il ricorrente lamenta genericamente una violazione del suo diritto di essere sentito e una conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, senza tuttavia confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con il considerando n. 23 (pag. 43 seg.). La Corte cantonale ha infatti rilevato che all'interrogatorio di F.________ del 2 febbraio 2021 dinanzi al PP (AI 210) ha partecipato il precedente difensore del ricorrente e che non risulta che quest'ultimo abbia in seguito formulato, neppure in sede di appello, una richiesta volta ad interrogare nuovamente l'autore principale o ad eseguire un confronto diretto con lui. La CARP ha altresì rilevato che il PP ha comunicato il 4 febbraio 2021 all'allora patrocinatore del ricorrente l'estensione dell'accusa nei suoi confronti anche al reato di appropriazione indebita aggravata (AI 213). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'imputazione litigiosa è quindi stata comunicata al ricorrente precedentemente all'emanazione dell'atto di accusa, del 25 marzo 2021. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha inoltre accertato, in modo conforme agli atti, che la difesa del ricorrente ha ritirato con scritto del 28 agosto 2023 le istanze probatorie presentate nella dichiarazione di appello. In questa sede, il ricorrente riconosce di non avere presentato istanze probatorie volte a nuovamente interrogare in contraddittorio F.________. In tali circostanze, la contestazione, sollevata unicamente con l'arringa di appello e ribadita dinanzi al Tribunale federale, viola il principio della buona fede e non deve essere vagliata oltre. Per il resto, il ricorrente si limita a lamentare genericamente una violazione del suo diritto di essere sentito e dei suoi diritti di difesa, adducendo di non avere potuto esprimersi compiutamente sui fatti addebitatigli. Non indica tuttavia puntualmente, né rende minimamente verosimile, l'esistenza di specifiche violazioni da parte della precedente istanza. Non fa in particolare valere determinate manchevolezze dell'atto di accusa (art. 325 segg. CPP), né adduce di non avere avuto accesso agli atti del procedimento penale o che una precisa richiesta da lui formulata in tal senso sarebbe stata respinta a torto dalla Corte cantonale. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è pertanto infondata.
3.4. Il gravame è parimenti inammissibile laddove il ricorrente accenna ad una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) adducendo che, diversamente dal suo caso, F.________ avrebbe potuto esprimersi compiutamente sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente medesimo e dal correo (C.________). Premesso che il ricorrente non sostanzia una violazione dell'art. 8 Cost. con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, egli non considera il fatto di avere rinunciato anche nella procedura di appello a presentare un'istanza volta a sentire nuovamente in contraddittorio l'autore principale. Ciò considerato, la censura risulta in ogni modo infondata.
4.
4.1. Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni rilasciate da C.________ nel verbale d'interrogatorio del 16 giugno 2015 (AI 48) sarebbero inutilizzabili, siccome inficiate da nullità essendo stato interrogato a torto in veste di persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 178 lett. a CPP . Ritiene inutilizzabile anche il successivo verbale d'interrogatorio del 19 agosto 2020 (AI 144) in quanto farebbe riferimento al primo verbale.
4.2. In concreto, i verbali del 16 giugno 2015 e del 19 agosto 2020 erano già stati citati e presi in considerazione dalla Corte delle assise criminali nel giudizio di primo grado. Il ricorrente non sostiene di avere sollevato espressamente la questione della loro inutilizzabilità (art. 141 cpv. 5 CPP) dinanzi alla CARP, che si sarebbe rifiutata a torto di dichiararli inutilizzabili. Né tale circostanza risulta dagli atti. Come già si è detto, il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto gli imponeva di fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle pretese manchevolezze di natura formale. Egli non può riservarsi di presentarle successivamente, nell'ambito della procedura di ricorso, per il caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per lui negativo (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2). La censura relativa alla pretesa inutilizzabilità dei suddetti verbali avrebbe potuto essere presentata dal ricorrente perlomeno in sede di appello dinanzi alla CARP. Sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, essa viola il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_12/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 3.3). La censura è pertanto inammissibile.
5.
5.1. Il ricorrente lamenta una valutazione arbitraria delle prove con riferimento all'accertata attendibilità della chiamata di correo di F.________. Adduce che la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario che le dichiarazioni dell'autore principale erano disinteressate. Ciò, ove si consideri che questi si è presentato all'interrogatorio dinanzi al PP solo dopo il rilascio di un salvacondotto ed ha pure beneficiato di una riduzione della pena.
5.2. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
5.3. Il ricorrente si limita a sminuire la credibilità delle dichiarazioni rilasciate da F.________, ma non si confronta con la valutazione eseguita dalla Corte cantonale, ampiamente spiegata e motivata nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata da pag. 49 a pag. 61). Non la sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF . Critica in modo generale il fatto che la CARP ha considerato univoca e lineare la deposizione di F.________ ed invoca essenzialmente un preteso interesse dell'autore principale ad ammettere le sue responsabilità. Non fa tuttavia valere, né tantomeno dimostra, l'esistenza di dichiarazioni manifestamente contraddittorie o incoerenti. Né censura d'arbitrio l'accertamento della CARP, secondo cui non vi sono stati cambiamenti di versione (cfr. sentenza impugnata, consid. 29.4, pag. 59). La Corte cantonale ha altresì rilevato che la deposizione di F.________ è congruente con gli altri riscontri disponibili: in particolare essa corrisponde con le dichiarazioni di testimoni che hanno lavorato con lui, con la documentazione bancaria che attesta i diversi movimenti dei fondi e le ricostruzioni dei flussi finanziari agli atti, e con le dichiarazioni rilasciate da C.________ nel verbale d'interrogatorio del 2015. Il ricorrente non si confronta con questi ulteriori elementi con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e non sostanzia quindi arbitrio alcuno.
La Corte cantonale ha inoltre confrontato la versione dei fatti fornita da F.________ con quella del ricorrente e del correo C.________, spiegando, sulla base di un esame approfondito, le ragioni per cui non ha ritenuto credibile la loro versione. Ha in particolare accertato che sia il ricorrente che il correo erano consapevoli del fatto che la banca K.________ non era direttamente l'investitrice nel fondo D.________, ma che dietro gli investimenti vi era sin dalle prime sottoscrizioni F.________. Per di più, la CARP ha ritenuto che tale consapevolezza poteva anche essere dedotta esaminando l'intera operazione nel suo complesso, analizzando quindi pure il successivo investimento da loro effettuato nel prestito obbligazionario emesso da I.________ SA. Ora, quando, come in concreto, la sentenza impugnata poggia su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 e rinvii). Il ricorrente non si confronta con entrambe le motivazioni esposte dalla CARP riguardo alla sua consapevolezza delle finalità dell'operazione, sicché anche su questo aspetto il gravame non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ed è di conseguenza inammissibile.
5.4.
5.4.1. Il ricorrente ribadisce di non avere avuto alcun interesse nell'operazione incriminata. Rimprovera alla CARP di non avere spiegato le ragioni per cui il progetto di acquisire le quote della società J.________ Spa, attuato dall'autore principale, avrebbe interessato anche lui.
5.4.2. In realtà, la Corte cantonale ha indicato che, sulla base di una bozza di accordo alle cui trattative il ricorrente e il correo C.________ hanno partecipato, L.________ SA avrebbe acquistato l'integralità delle quote di un fondo con sede a Dublino appartenente a M.________ Spa: dopo l'acquisizione, la società J.________ Spa avrebbe collocato dei servizi bancari della M.________ Spa alla sua clientela ed avrebbe offerto alla M.________ Spa un servizio di consulenza. Secondo la CARP, ciò dimostra che il ricorrente e il correo non erano completamente estranei al progetto di acquisizione di J.________ Spa, ma prospettavano di collaborare professionalmente con questa società per collocare servizi finanziari e offrire consulenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 66). Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni e non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF . La censura è pertanto inammissibile.
5.5.
5.5.1. Il ricorrente cita alcuni stralci della sentenza del Tribunale distrettuale lussemburghese del 29 gennaio 2020 rimproverando alla CARP di averla ignorata e sostenendo che dalla stessa risulterebbe la liceità delle operazioni incriminate.
5.5.2. Richiamando determinati passaggi della citata sentenza, il ricorrente si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione dei fatti, ma non si confronta con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale sulla base dell'insieme degli elementi disponibili e non ne sostanzia quindi l'arbitrarietà. Premesso che gli stralci della sentenza civile estera riportati nel gravame attestano innanzitutto la mancata dimostrazione di determinate circostanze, il ricorrente non rende seriamente verosimile che detta sentenza assumerebbe una rilevanza tale da sovvertire la valutazione complessiva eseguita dalla CARP, con la quale, come si è detto, egli non si confronta. Non rispettosa delle predette esigenze di motivazione, la censura è inammissibile.
6.
Il ricorrente fa valere una violazione del diritto, negando segnatamente l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita (art. 138 CP). Sollevando questa censura, egli si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla CARP, non sostanziati d'arbitrio e quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non considera gli elementi costitutivi del reato in questione e non fa perciò valere una violazione dell'art. 138 CP conformemente ai requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF . Come già si è detto, egli rimette genericamente in discussione i fatti accertati dalla Corte cantonale, senza tuttavia dimostrarne puntualmente l'arbitrarietà.
Il ricorrente sostiene in particolare che, una volta investiti, i fondi di H.________ non sarebbero stati affidati né a lui né al correo C.________, ma sarebbero stati versati a favore del comparto D.________ quale controprestazione per la sottoscrizione e l'ottenimento delle rispettive quote del fondo. Omette tuttavia di considerare ch'essi hanno agito quali complici dell'autore principale e che, secondo il capo d'imputazione e il relativo giudizio di condanna, i valori patrimoniali erano affidati all'autore principale, che, per l'appunto, è stato da loro aiutato ad appropriarsene. Il ricorrente si scosta dalla fattispecie incriminata e non fa conseguentemente valere una violazione dell'art. 138 CP .
7.
7.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 50 CP, siccome non avrebbe motivato in modo sufficiente la commisurazione della pena, omettendo in particolare di esporre le ragioni per cui non ha applicato l'attenuante prevista dall'art. 26 CP, da lui esplicitamente invocata nell'arringa difensiva.
7.2. I principi della commisurazione della pena sono disciplinati dagli art. 47 segg. CP (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 141 IV 61 consid. 6.1.1 e rinvii). Giusta l'art. 50 CP, se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). Secondo l'art. 81 cpv. 3 lett. a CPP, la motivazione della sentenza comprende esplicitamente le sanzioni. Se entra nel merito di un appello, il Tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado (art. 408 CPP; DTF 149 IV 284 consid. 2.2; 143 IV 408 consid. 6.1). Alla luce del carattere riformatorio del rimedio giuridico dell'appello, la Corte cantonale deve stabilire una pena propria e motivarla in modo comprensibile (DTF 150 IV 481 consid. 2.4; 141 IV 244 consid. 1.3.3). Tenuto altresì conto del diritto di essere sentito del ricorrente, la Corte cantonale deve in particolare esporre i motivi per cui ha rifiutato di riconoscere una determinata circostanza attenuante che poteva entrare in considerazione e che è stata esplicitamente invocata dal ricorrente (sentenza 6P.34/1994 del 16 novembre 1994 consid. 4a).
7.3. In concreto, l'autore principale (F.________) è stato condannato per appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 138 n. 2 CP, per avere agito in qualità di gerente di patrimoni. Si tratta al riguardo di un'appropriazione indebita qualificata, che costituisce un reato speciale improprio ("unechtes Sonderdelikt"; sentenza 6B_836/2015 del 28 aprile 2016 consid. 2.3; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 5aed. 2024, pag. 138 n. 6). A questo reato speciale, il ricorrente ha partecipato in veste di complice. L'art. 26 CP, dal titolo marginale "partecipazione a un reato speciale", prevede che, se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata. Il ricorrente ha esplicitamente sollevato nella procedura di appello questa circostanza attenuante, che poteva entrare in considerazione nella fattispecie (cfr. sentenza 6B_836/2015, citata, consid. 2.3; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., pag. 396 n. 139). La Corte cantonale non vi ha tuttavia fatto alcun riferimento nel suo giudizio sulla commisurazione della pena e non si è quindi confrontata con l'applicazione dell'art. 26 CP, spiegando i motivi per cui non ha tenuto conto di questa circostanza attenuante. Su questo punto, la sentenza impugnata viola quindi il diritto federale, sicché la censura è fondata. La CARP dovrà pertanto ripronunciarsi sulla commisurazione della pena.
8.
Nelle conclusioni, il ricorrente chiede inoltre la reiezione dell'istanza di indennizzo dell'accusatrice privata. Premesso che la CARP ha rinviato l'accusatrice privata al competente foro civile per la determinazione delle pretese risarcitorie, la domanda non è oggetto di una specifica censura debitamente motivata, di modo che non deve essere vagliata in questa sede.
9.
9.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi n. I e n. VI punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, relativi alla pena e agli oneri processuali della sede cantonale, devono essere annullati. Gli atti devono quindi essere rinviati alla Corte cantonale, affinché si ripronunci sulla commisurazione della pena e, conseguentemente, sull'eventuale nuova ripartizione delle spese giudiziarie della sede cantonale. Per il resto, il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
9.2. Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico del ricorrente in misura corrispondente alla sua prevalente soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica per contro di porre una parte delle spese giudiziarie a carico dell'opponente B.________. Parimenti, in considerazione della sua soccombenza preponderante, il ricorrente è tenuto a versare all'opponente un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale, che sono parzialmente compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. I e n. VI punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della sentenza emanata il 13 dicembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 14 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni