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6B_922/2014

Assegnamento dei risarcimenti compensatori; ritiro del

Bundesgericht · 2014-10-06 · Italiano CH
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 A.________Inc.,

E. 2 B.________Inc.,

E. 3 Titolare relazione www,

E. 4 Titolare relazione xxx,

E. 5 Titolare realzione

yyy,

E. 6 Titolare relazione zzz,

E. 7 C.________Familienstiftung,

E. 8 D.________Inc.,

E. 9 E.________,

tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,

ricorrenti,

contro

1.

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. F.________,

patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,

3. G.________,

patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,

4. H.________,

patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,

opponenti.

Oggetto

Assegnamento dei risarcimenti compensatori; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che con ricorso in materia penale B.________Inc., C.________Familienstiftung, D.________Inc. e E.________ unico beneficiario di tali strutture societarie, nonché A.________Inc. e i titolari delle relazioni www, yyy, xxx e zzz hanno impugnato "a titolo cautelativo" la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP);

che, dopo aver ottenuto la rettifica del dispositivo del giudizio della CARP, con scritto del 1° ottobre 2014 intitolato "ritiro del ricorso in materia penale", gli insorgenti hanno chiesto al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli del loro gravame, in quanto divenuto privo di oggetto, prescindendo dal prelevare spese e tasse di giustizia;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

che non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti, in quanto non sono incorsi in spese per la sede federale (art. 68 LTF), e nemmeno ai ricorrenti, non avendole postulate nell'atto di ritiro dell'impugnativa ed essendo il gravame (seppur comprensibilmente introdotto per cautelarsi) sin dal principio destinato a diventare senza oggetto, atteso che il dispositivo impugnato risultava da una svista manifesta;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 6 ottobre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_922/2014

Decreto del 6 ottobre 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Mathys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

1. A.________Inc.,

2. B.________Inc.,

3.

Titolare relazione www,

4.

Titolare relazione xxx,

5. Titolare realzione

yyy,

6.

Titolare relazione zzz,

7.

C.________Familienstiftung,

8. D.________Inc.,

9. E.________,

tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,

ricorrenti,

contro

1.

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. F.________,

patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,

3. G.________,

patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,

4. H.________,

patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,

opponenti.

Oggetto

Assegnamento dei risarcimenti compensatori; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che con ricorso in materia penale B.________Inc., C.________Familienstiftung, D.________Inc. e E.________ unico beneficiario di tali strutture societarie, nonché A.________Inc. e i titolari delle relazioni www, yyy, xxx e zzz hanno impugnato "a titolo cautelativo" la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP);

che, dopo aver ottenuto la rettifica del dispositivo del giudizio della CARP, con scritto del 1° ottobre 2014 intitolato "ritiro del ricorso in materia penale", gli insorgenti hanno chiesto al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli del loro gravame, in quanto divenuto privo di oggetto, prescindendo dal prelevare spese e tasse di giustizia;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

che non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti, in quanto non sono incorsi in spese per la sede federale (art. 68 LTF), e nemmeno ai ricorrenti, non avendole postulate nell'atto di ritiro dell'impugnativa ed essendo il gravame (seppur comprensibilmente introdotto per cautelarsi) sin dal principio destinato a diventare senza oggetto, atteso che il dispositivo impugnato risultava da una svista manifesta;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 6 ottobre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy