opencaselaw.ch

6B_913/2020

Ripetuta coazione,

Bundesgericht · 2020-09-16 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 16 settembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_913/2020

Sentenza del 16 settembre 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Ripetuta coazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.153; 17.2019.51).

Considerando:

che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 giugno 2020 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta coazione per avere, nel periodo dalla primavera del 2012 alla fine dello stesso anno, a X.________ e in altre località del Cantone Ticino, limitato la libertà di B.________, importunandola innumerevoli volte, recandosi a casa sua, spesso più volte nel corso del medesimo giorno, suonando insistentemente il campanello ed il citofono, e urlando improperi per farsi aprire la porta, allo scopo di farsi consegnare il figlio comune (nato nel 2004), fuori dagli orari stabiliti dall'autorità competente;

che A.________ è per contro stato prosciolto da altre imputazioni, per le quali era stato condannato in prima istanza;

ch'egli impugna questa sentenza con un ricorso dell'11 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo di essere assolto da tutte le accuse;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove;

che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF);

che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;

ch'egli sostiene in modo generico di essere stato condannato sulla base di false dichiarazioni, adducendo altresì che il fatto di suonare un campanello non costituirebbe reato;

che, con questa argomentazione di carattere generale, il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto;

ch'egli non è stato condannato per avere semplicemente suonato il campanello dell'abitazione di B.________, ma per avere adottato un insieme di azioni e di comportamenti che, valutati complessivamente, hanno comportato sulla vittima una forte pressione, tale da influire sulla sua libertà di azione e di decisione, provocandole sofferenza e timore;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono di conseguenza essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni