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6B_790/2010

Confisca

Bundesgericht · 2011-08-26 · Italiano CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,

E. 3 D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,

E. 4 E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz,

E. 5 F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,

E. 6 G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda,

opponenti.

Oggetto

Confisca,

ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in

materia costituzionale contro la sentenza emanata

il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali

del Cantone Ticino.

Considerando:

che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento;

che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa 6B_790/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_790/2010

Decreto del 26 agosto 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale, Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei e dall'avv. Alessia Dolci,

ricorrenti,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,

3. D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,

4. E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz,

5. F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,

6. G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda,

opponenti.

Oggetto

Confisca,

ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in

materia costituzionale contro la sentenza emanata

il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali

del Cantone Ticino.

Considerando:

che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento;

che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa 6B_790/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2011

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy