Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 ottobre 2015 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 ottobre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 19.10.2015 6B 771/2015 (6B_771/2015) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 19.10.2015 6B 771/2015 (6B_771/2015) Tribunale federale Corte di diritto penale 19.10.2015 6B 771/2015 (6B_771/2015)
Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_771/2015 Sentenza del 19 ottobre 2015 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza del 22 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia dell'interessato; che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 3 agosto 2015un ricorso, trasmesso dal Ministero pubblico per competenza al Tribunale federale; che il ricorrente è stato informato il 6 agosto 2015 dal Tribunale federale della possibilità di completare la motivazione del gravame entro il termine di ricorso o eventualmente di ritirarlo; che con scritto del 7 settembre 2015 il ricorrente ha sostanzialmente confermato il suo gravame; che con decreto presidenziale dell'8 settembre 2015 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 23 settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); che l'ultimo giorno di detto termine, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ritenere di dovere pagare l'anticipo prima che sia fatta giustizia; che, scaduto quindi infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 28 settembre 2015 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 ottobre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 ottobre 2015 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni