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6B_719/2008

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2008-09-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: la cancelliera:

Schneider Ortolano

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 23 settembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_719/2008 /hum

Sentenza del 23 settembre 2008

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Presidente,

cancelliera Ortolano.

Parti

X.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________;

che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere;

che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________;

che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un' "opposizione/contestazione";

che non sono state chieste osservazioni;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;

che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;

che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione - una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua denuncia;

che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni;

che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;

che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: la cancelliera:

Schneider Ortolano