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6B_69/2020

Contravvenzione alla legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione,

Bundesgericht · 2020-01-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie della sede federale.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_69/2020

Decreto del 24 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, via Lugano 4, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Contravvenzione alla legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.209).

Considerando:

che, con sentenza del 22 novembre 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di contravvenzione alla legge cantonale sugli esercizi alberghieri e la ristorazione, del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100);

che avverso questa sentenza A.________ ha presentato il 16 gennaio 2020 un ricorso, trasmesso per competenza dalla Corte cantonale al Tribunale federale;

che con scritto del 23 gennaio 2020 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;

che il Presidente della Corte o il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie della sede federale.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni