Decreto di non luogo a procedere (denuncia mendace) | Procedura penale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino,
E. 2 B.________, patrocinata dall'avv. Michela Pedroli, opponenti. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (denuncia mendace), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 aprile 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.254). Considerando: che, con atto di accusa del 29 dicembre 2016, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto A.________ in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali per i reati di violenza carnale, di coazione sessuale, in parte tentata, e di minaccia, commessi ai danni di B.________; che, con sentenza del 18 gennaio 2018, la Corte delle assise criminali ha prosciolto A.________ dalle citate imputazioni e gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di riparazione per la carcerazione preventiva subita; che questa sentenza non è stata impugnata dalle parti ed è cresciuta in giudicato; che, il 15 luglio 2019, A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti di B.________ per il titolo di denuncia mendace ( art. 303 CP ) in relazione all'avvio del procedimento penale terminato con il suddetto proscioglimento; che, con decisione del 30 agosto 2019, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del prospettato reato; che, il 12 settembre 2019, A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 30 aprile 2020, la CRP ha respinto il reclamo e la contestuale domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata dal reclamante; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); che, in concreto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, ma non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali pretese civili intende fare valere in relazione con il reato prospettato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; che il ricorrente disattende inoltre che le pretese d'indennità dell'imputato prosciolto sono disciplinate dagli art. 429 segg. CPP; che, a questo titolo, la Corte delle assise criminali gli ha riconosciuto un indennizzo di fr. 1'000.--; che la decisione del tribunale di primo grado sull'ammontare dell'indennità avrebbe potuto, se del caso, essere impugnata dinanzi all'istanza superiore di ricorso (cfr. art. 399 cpv. 4 lett. f CPP); che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione pertinente sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii); che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2); che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito ( art. 107 CPP ; art. 29 cpv. 2 Cost. ); ch'egli non solleva quindi critiche di natura formale, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, che come visto il ricorrente non è abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione; che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ); che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF );
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 giugno 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 22.06.2020 6B 663/2020 (6B_663/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 22.06.2020 6B 663/2020 (6B_663/2020) Tribunale federale I Corte di diritto penale 22.06.2020 6B 663/2020 (6B_663/2020)
Decreto di non luogo a procedere (denuncia mendace) | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_663/2020 Sentenza del 22 giugno 2020 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, ricorrente, contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________, patrocinata dall'avv. Michela Pedroli, opponenti. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (denuncia mendace), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 aprile 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.254). Considerando: che, con atto di accusa del 29 dicembre 2016, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto A.________ in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali per i reati di violenza carnale, di coazione sessuale, in parte tentata, e di minaccia, commessi ai danni di B.________; che, con sentenza del 18 gennaio 2018, la Corte delle assise criminali ha prosciolto A.________ dalle citate imputazioni e gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di riparazione per la carcerazione preventiva subita; che questa sentenza non è stata impugnata dalle parti ed è cresciuta in giudicato; che, il 15 luglio 2019, A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti di B.________ per il titolo di denuncia mendace ( art. 303 CP ) in relazione all'avvio del procedimento penale terminato con il suddetto proscioglimento; che, con decisione del 30 agosto 2019, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del prospettato reato; che, il 12 settembre 2019, A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 30 aprile 2020, la CRP ha respinto il reclamo e la contestuale domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata dal reclamante; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); che, in concreto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, ma non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , quali pretese civili intende fare valere in relazione con il reato prospettato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; che il ricorrente disattende inoltre che le pretese d'indennità dell'imputato prosciolto sono disciplinate dagli art. 429 segg. CPP; che, a questo titolo, la Corte delle assise criminali gli ha riconosciuto un indennizzo di fr. 1'000.--; che la decisione del tribunale di primo grado sull'ammontare dell'indennità avrebbe potuto, se del caso, essere impugnata dinanzi all'istanza superiore di ricorso (cfr. art. 399 cpv. 4 lett. f CPP); che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione pertinente sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii); che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2); che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito ( art. 107 CPP ; art. 29 cpv. 2 Cost. ); ch'egli non solleva quindi critiche di natura formale, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, che come visto il ricorrente non è abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione; che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ); che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF ); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 giugno 2020 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni