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6B 655/2010

Bundesgericht · 2010-09-30 · Italiano CH
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Disobbedienza a decisioni dell'autorità | Infrazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 settembre 2010 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Favre Ortolano Ribordy

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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 30.09.2010 6B 655/2010 (6B_655/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 30.09.2010 6B 655/2010 (6B_655/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 30.09.2010 6B 655/2010 (6B_655/2010)

Disobbedienza a decisioni dell'autorità | Infrazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_655/2010 Decreto del 30 settembre 2010 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Favre, Presidente, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Disobbedienza a decisioni dell'autorità, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 9 agosto 2010 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale impugnando la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che con scritto del 25 settembre 2010 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali; per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 settembre 2010 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La Cancelliera: Favre Ortolano Ribordy