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6B_647/2018

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2018-06-21 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 giugno 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_647/2018

Sentenza del 21 giugno 2018

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 maggio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.106).

Considerando:

che il 2 gennaio 2018 A.________ ha presentato una denuncia penale contro l'avv. B.________ per un preteso reato contro l'onore;

che con decisione del 27 marzo 2018 il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando indizi di reato;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha interposto il 19 aprile 2018 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 14 maggio 2018, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome tardivo;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso, datato 25 aprile 2018, ma presentato brevi manu il 15 giugno 2018 al Tribunale penale federale e da questi trasmesso per competenza al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità;

che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla CRP sarebbe stato tempestivo;

che, in questa sede, egli adduce che il decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico gli è stato trasmesso il 9 aprile 2018 mediante un invio semplice di posta B, sicché il reclamo presentato il 19 aprile 2018 alla Corte cantonale sarebbe tempestivo;

che il ricorrente disattende tuttavia come, in precedenza, il decreto di non luogo a procedere gli è stato intimato tramite un invio postale raccomandato del 27 marzo 2018, da lui non ritirato;

che il ricorrente non si confronta con questo accertamento determinante della Corte cantonale e vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF);

che il ricorrente in particolare non fa valere la violazione dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, applicato in concreto dalla Corte cantonale e non contesta quindi che, secondo la conclusione dei giudici cantonali, il termine per presentare il reclamo era scaduto il 16 aprile 2018;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, in considerazione delle particolarità del caso, si giustifica di non prelevare spese giudiziarie a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni