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6B_646/2019

Tentato assassinio plurimo,

Bundesgericht · 2019-06-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 3 giugno 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 3 giugno 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_646/2019

Sentenza del 3 giugno 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Tentato assassinio plurimo,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (17.2018.120+139+146+147).

Considerando:

che, con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di incendio intenzionale e di contravvenzione alla legge federale sulle armi, di tentato assassinio plurimo, di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia;

che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di una multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa essa sarà sostituita con una pena detentiva di cinque giorni;

che la Corte cantonale ha inoltre ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario giusta l' art. 59 cpv. 3 CP ;

ch'essa ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per permettere di eseguire il trattamento stazionario;

che, contro questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 23 maggio 2019 al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;

ch'egli lamenta generiche manchevolezze e una pretesa iniquità del procedimento penale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto;

ch'egli non si esprime in particolare sulle imputazioni oggetto di condanna e non contesta con una motivazione specifica la pena inflittagli e la misura ordinata nei suoi confronti;

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 3 giugno 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni