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6B_59/2012

Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,

Bundesgericht · 2012-03-29 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 29 marzo 2012

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_59/2012

Sentenza del 29 marzo 2012

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e

dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;

che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;

che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 29 marzo 2012

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy