Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza) | Infrazione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza. A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 settembre 2007 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 30.09.2007 6B 567/2007 (6B_567/2007) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 30.09.2007 6B 567/2007 (6B_567/2007) Tribunale federale Corte di diritto penale 30.09.2007 6B 567/2007 (6B_567/2007)
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza) | Infrazione
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_567/2007 /viz Sentenza del 30 settembre 2007 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Presidente, cancelliera Ortolano. Parti A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza. A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale. 2. La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF . Nella fattispecie, la ricorrente è una semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Per questi motivi, visto l' art. 108 LTF , il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 settembre 2007 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: