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6B 487/2017

Bundesgericht · 2017-06-06 · Italiano CH
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Decreto di non luogo a procedere (coazione) | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 giugno 2017 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 giugno 2017
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 06.06.2017 6B 487/2017 (6B_487/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 06.06.2017 6B 487/2017 (6B_487/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 06.06.2017 6B 487/2017 (6B_487/2017)

Decreto di non luogo a procedere (coazione) | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_487/2017 Sentenza del 6 giugno 2017 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto decreto di non luogo a procedere (coazione), ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, con decisione del 19 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito di un procedimento penale per il titolo di coazione avviato a seguito di una denuncia di A.________; che, adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 20 febbraio 2017; che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale; che con decreto presidenziale del 20 aprile 2017 la ricorrente è stata invitata a fornire, entro l'8 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 500.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 12 maggio 2017 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 26 maggio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 giugno 2017 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni