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6B_467/2007

Decreto di non luogo a procedere (minaccia, vie di fatto),

Bundesgericht · 2007-10-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro B.________ per titolo di minaccia e vie di fatto.

A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 ottobre 2007

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_467/2007 /biz

Sentenza del 12 ottobre 2007

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Presidente,

cancelliera Ortolano.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (minaccia, vie di fatto),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 16 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Il 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro B.________ per titolo di minaccia e vie di fatto.

A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.

2.

Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni nonché i motivi in cui è necessario spiegare in modo conciso perché la sentenza impugnata viola il diritto. Il gravame in esame non rispetta minimamente le suddette esigenze. Infatti, l'insorgente, oltre a non formulare conclusioni, omette qualsiasi motivazione giuridica, limitandosi a considerazioni completamente estranee al diritto. In siffatte circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 ottobre 2007

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: