Decreto di non luogo a procedere (bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento) | Procedura penale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 maggio 2017 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 maggio 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 24.05.2017 6B 455/2017 (6B_455/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 24.05.2017 6B 455/2017 (6B_455/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 24.05.2017 6B 455/2017 (6B_455/2017)
Decreto di non luogo a procedere (bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento) | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_455/2017 Sentenza del 24 maggio 2017 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento), ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________ l'11 dicembre 2016 ha presentato nei confronti di un'Autorità regionale di protezione e di una persona fisica una denuncia penale per il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento; che, con decisione del 20 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato; che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 18 gennaio 2017 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo; ch'egli ha dato seguito alla richiesta, presentando ulteriori scritti; che, con sentenza del 20 febbraio 2017, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome, anche emendato, non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di ordinare all'Autorità regionale di protezione denunciata di consegnargli l'intero importo mensile della sua rendita d'invalidità; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso (legittimamente, in sede federale) è steso in tedesco; che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; che, in questa sede, il ricorrente rimprovera all'Autorità regionale di protezione di trattenere a torto una parte delle sue rendite d'invalidità, violando l'impignorabilità di tali beni prevista dall'art. 92 LEF; che con questa argomentazione, di merito, egli non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); che tuttavia, considerata la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 maggio 2017 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni