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6B_393/2018

Decisione di collocamento,

Bundesgericht · 2018-04-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 aprile 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 aprile 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_393/2018

Sentenza del 24 aprile 2018

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Giudice dei provvedimenti coercitivi,

via Bossi 3, 6901 Lugano,

opponente,

Oggetto

Decisione di collocamento,

ricorso contro la decisione emanata il 2 marzo 2018

dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.43).

Considerando:

che, per quanto qui interessa, con decisione del 26 gennaio 2018, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale "La Stampa", per scontare una pena detentiva alla quale era stato condannato con precedenti decreti d'accusa;

che, con sentenza del 2 marzo 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro la decisione di collocamento;

che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);

che contro la sentenza della CRP relativa all'esecuzione della pena è di principio data la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF);

che, tuttavia, il Tribunale federale esamina il gravame unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla sua disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii);

che in concreto l'esistenza di un simile interesse è dubbia, giacché dalla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi risulta che il ricorrente dovrebbe avere terminato l'esecuzione della pena detentiva e dovrebbe quindi essere stato scarcerato;

che la questione può comunque rimanere indecisa;

che in effetti, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con la decisione di irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;

che il ricorrente lamenta la mancanza di contatti con la figlia a seguito della sua carcerazione, ma non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che gli sarebbe infatti spettato spiegare per quali ragioni la CRP avrebbe violato l'art. 385 CPP accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;

che in tali circostanze il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF;

che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che in considerazione delle particolarità del caso si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 aprile 2018

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni