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6B_390/2015

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2015-05-20 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2015

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 maggio 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_390/2015

Sentenza del 20 maggio 2015

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 19 maggio 2011 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro lo "Stato ticinese", lo "Stato svizzero" e gli "Stati Uniti d'America";

che, con decisione del 30 gennaio 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza degli elementi costitutivi di un qualsiasi reato;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante si è aggravato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 24 marzo 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo;

che la Corte cantonale ha essenzialmente rilevato come l'allegato non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP;

che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;

che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;

che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita ad addurre genericamente che tutti i reati da lui denunciati sarebbero reali e gravi, che la colpevolezza di imprecisate persone sarebbe manifesta e che eventuali mezzi di prova, pure imprecisati, atti a confermare le sue accuse, sarebbero a disposizione delle autorità giudiziarie;

che con queste generiche argomentazioni il ricorrente solleva tutt'al più sospetti vaghi e ipotetici di reato, ma non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2015

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni