opencaselaw.ch

6B_373/2013

Accesso agli atti,

Bundesgericht · 2013-05-23 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 maggio 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_373/2013

Sentenza del 23 maggio 2013

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Accesso agli atti,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che la parte che adisce il Tribunale federale deve allegare al suo ricorso la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF);

che, se omette di ottemperare a questa formalità, le è fissato un congruo termine per produrre gli allegati prescritti, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);

che, con decreto del 19 aprile 2013, il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato il ricorrente a fornire un esemplare della decisione contestata, informandolo delle conseguenze in caso di inosservanza;

che, non avendo dato seguito a questo invito nel termine impartitogli, l'impugnativa, che può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, dev'essere dichiarata inammissibile;

che si può rinunciare eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 maggio 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy