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6B 366/2023

Bundesgericht · 2023-05-05 · Italiano CH
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Decreto di non luogo a procedere (truffa) | Procedura penale

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A.________ Sagl, patrocinata dall'avv. Michele Campini,

E. 2 C.________,

E. 3 D.D.________,

E. 4 E.D.________,

E. 5 F.D.________, patrocinati dall'avv. Davide Ceroni, opponenti. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (truffa), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.124). Considerando: che, il 28 settembre 2018, la A.________ Sagl e B.________ hanno concluso un contratto di locazione con D.D.________, E.D.________ e F.D.________, rappresentati dalla G.________ Sagl, di cui è gerente C.________; che il contratto prevedeva la locazione di un appartamento di 2.5 locali ad uso commerciale, situato a X.________, dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'500.-- e di spese accessorie mensili di fr. 150.--; che le parti hanno contestualmente stabilito un deposito di garanzia di fr. 7'950.--, garantito mediante una polizza assicurativa presso H.________; che, a seguito della disdetta del contratto di locazione da parte dei conduttori nel corso del 2020, tra le parti è sorta una controversia riguardo alle pigioni rimaste scoperte, per le quali la H.________ ha liberato la garanzia a favore dei locatori; che, in relazione a questi fatti, il 1° aprile 2022 la A.________ Sagl e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa nei confronti di C.________ e dei locatori; che, con decisione del 5 aprile 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che la A.________ Sagl e B.________ hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 3 febbraio 2023, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di indizi di reato a carico dei denunciati; che la A.________ Sagl e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2023 al Tribunale federale; che, entro il termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia; che i ricorrenti non sostanziano in modo puntuale l'esistenza e l'ammontare di un eventuale danno causato dall'agire dei denuncianti, limitandosi genericamente ad addurre che i locatori avrebbero trattenuto un importo che non spetterebbe loro; che il procedimento penale avviato in concreto dai ricorrenti costituisce, sotto l'apparenza del diritto penale, un litigio prettamente civile e che simili pretese di natura contrattuale non sono suscettibili di conferire la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (DTF 148 IV 432 consid. 3.2.3 pag. 441 e rinvii); che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; che, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha negato loro la qualità di danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP e la legittimazione a presentare il reclamo, ma ha lasciato indecisa la questione ed è entrata nel merito del gravame; che, laddove accennano al fatto di non essere stati sentiti personalmente, i ricorrenti non fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c, 107 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.) conformemente alle esposte esigenze di motivazione; che, d'altra parte, il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3); che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); che, peraltro, i ricorrenti hanno versato tempestivamente l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto (fr. 800.--), sicché non è nemmeno data una loro situazione d'indigenza; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 maggio 2023 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni

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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 05.05.2023 6B 366/2023 (6B_366/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 05.05.2023 6B 366/2023 (6B_366/2023) Tribunale federale I Corte di diritto penale 05.05.2023 6B 366/2023 (6B_366/2023)

Decreto di non luogo a procedere (truffa) | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_366/2023 Sentenza del 5 maggio 2023 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Giudice presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento

1. A.________ Sagl, patrocinata dall'avv. Michele Campini,

2. B.________, ricorrenti, contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. C.________,

3. D.D.________,

4. E.D.________,

5. F.D.________, patrocinati dall'avv. Davide Ceroni, opponenti. Oggetto Decreto di non luogo a procedere (truffa), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.124). Considerando: che, il 28 settembre 2018, la A.________ Sagl e B.________ hanno concluso un contratto di locazione con D.D.________, E.D.________ e F.D.________, rappresentati dalla G.________ Sagl, di cui è gerente C.________; che il contratto prevedeva la locazione di un appartamento di 2.5 locali ad uso commerciale, situato a X.________, dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'500.-- e di spese accessorie mensili di fr. 150.--; che le parti hanno contestualmente stabilito un deposito di garanzia di fr. 7'950.--, garantito mediante una polizza assicurativa presso H.________; che, a seguito della disdetta del contratto di locazione da parte dei conduttori nel corso del 2020, tra le parti è sorta una controversia riguardo alle pigioni rimaste scoperte, per le quali la H.________ ha liberato la garanzia a favore dei locatori; che, in relazione a questi fatti, il 1° aprile 2022 la A.________ Sagl e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa nei confronti di C.________ e dei locatori; che, con decisione del 5 aprile 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che la A.________ Sagl e B.________ hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 3 febbraio 2023, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di indizi di reato a carico dei denunciati; che la A.________ Sagl e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2023 al Tribunale federale; che, entro il termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia; che i ricorrenti non sostanziano in modo puntuale l'esistenza e l'ammontare di un eventuale danno causato dall'agire dei denuncianti, limitandosi genericamente ad addurre che i locatori avrebbero trattenuto un importo che non spetterebbe loro; che il procedimento penale avviato in concreto dai ricorrenti costituisce, sotto l'apparenza del diritto penale, un litigio prettamente civile e che simili pretese di natura contrattuale non sono suscettibili di conferire la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (DTF 148 IV 432 consid. 3.2.3 pag. 441 e rinvii); che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; che, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha negato loro la qualità di danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP e la legittimazione a presentare il reclamo, ma ha lasciato indecisa la questione ed è entrata nel merito del gravame; che, laddove accennano al fatto di non essere stati sentiti personalmente, i ricorrenti non fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c, 107 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.) conformemente alle esposte esigenze di motivazione; che, d'altra parte, il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3); che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); che, peraltro, i ricorrenti hanno versato tempestivamente l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto (fr. 800.--), sicché non è nemmeno data una loro situazione d'indigenza; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 maggio 2023 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni