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6B_356/2015

Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,

Bundesgericht · 2015-04-28 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2015

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_356/2015

Decreto del 28 aprile 2015

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e lo ha riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, condannandolo a una multa di fr. 140.--;

che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale;

che con scritto del 24 aprile 2015 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame;

che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese giudiziarie;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2015

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni