opencaselaw.ch

6B_302/2021

Decreto d'accusa, opposizione tardiva,

Bundesgericht · 2021-03-25 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_302/2021

Decreto del 25 marzo 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Decreto d'accusa, opposizione tardiva,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.366).

Considerando:

che, con decreto del 25 novembre 2020, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata da A.________ contro il decreto d'accusa emanato nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione per infrazione alle norme della circolazione stradale;

che, con giudizio dell'8 febbraio 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto del Presidente della Pretura penale;

che, avverso questa decisione, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale;

che, con scritto del 22 marzo 2021, A.________ ha informato questo Tribunale di rinunciare al suo ricorso;

che tale comunicazione va considerata come un ritiro del ricorso;

che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

La Cancelliera: Ortolano Ribordy