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6B_283/2012

Competenza,

Bundesgericht · 2012-05-30 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Segretariato generale del Tribunale penale federale.

Losanna, 30 maggio 2012

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_283/2012

Sentenza del 30 maggio 2012

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Tribunale penale federale, Segretariato generale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Competenza,

ricorso contro gli scritti del 14 marzo 2012 e del

2 e 25 aprile 2012 del Segretariato generale del Tribunale penale federale.

Considerando:

che, dopo aver domandato maggiori ragguagli con lettera del 14 marzo 2012, in data 2 aprile 2012 la Segretaria generale del Tribunale penale federale ha informato A.________ che l'invocato Tribunale non era competente per dar seguito alle sue richieste, ribadendo questa sua presa di posizione in un'ulteriore lettera del 25 aprile 2012;

che con atto del 4 maggio 2012, corredato di diversi allegati, A.________ impugna i tre scritti con ricorso al Tribunale federale;

che in data 14 e 24 maggio 2012 A.________ ha inviato ulteriori documenti;

che non sono state chieste osservazioni;

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);

che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione e non indicando minimamente perché gli scritti impugnati violerebbero il diritto;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente e al Segretariato generale del Tribunale penale federale.

Losanna, 30 maggio 2012

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy