opencaselaw.ch

6B_230/2014

Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del

Bundesgericht · 2014-03-07 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Con sentenza del 28 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ avverso il non luogo a procedere decretato il 13 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico, come pure il suo emendamento, non rispettavano le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP .

A.________ si aggrava al Tribunale federale, postulando l'annullamento del giudizio della CRP.

E. 2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4).

Nella misura in cui il ricorrente si attarda sulla tempistica dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere e sulla sua infondatezza, le sue censure si palesano inammissibili in quanto esulano dall'oggetto della sentenza impugnata, ossia il mancato rispetto delle condizioni formali di ricevibilità del reclamo. Su quest'ultimo punto egli ritiene che la CRP abbia in realtà voluto unicamente agevolare il non luogo a procedere "nei confronti di diffamatrici, calunniatrici, cittadine svizzere". Sennonché tale asserzione è lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Infatti l'insorgente neppure tenta di dimostrare che il suo reclamo rispettava i dettami del CPP.

E. 3 Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Considerate le particolarità del caso, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 marzo 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_230/2014

Sentenza del 7 marzo 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Mathys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 28 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza del 28 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ avverso il non luogo a procedere decretato il 13 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico, come pure il suo emendamento, non rispettavano le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP .

A.________ si aggrava al Tribunale federale, postulando l'annullamento del giudizio della CRP.

2.

Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4).

Nella misura in cui il ricorrente si attarda sulla tempistica dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere e sulla sua infondatezza, le sue censure si palesano inammissibili in quanto esulano dall'oggetto della sentenza impugnata, ossia il mancato rispetto delle condizioni formali di ricevibilità del reclamo. Su quest'ultimo punto egli ritiene che la CRP abbia in realtà voluto unicamente agevolare il non luogo a procedere "nei confronti di diffamatrici, calunniatrici, cittadine svizzere". Sennonché tale asserzione è lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Infatti l'insorgente neppure tenta di dimostrare che il suo reclamo rispettava i dettami del CPP.

3.

Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Considerate le particolarità del caso, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 marzo 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy