opencaselaw.ch

6B_22/2021

Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; arbitrio, diritto di essere sentito, principio in dubio pro reo,

Bundesgericht · 2022-02-02 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 2 febbraio 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Muschietti

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_22/2021

Decreto del 2 febbraio 2022

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; arbitrio, diritto di essere sentito,

principio in dubio pro reo,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.193).

Considerando:

che, con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup, infrazione aggravata alla LStup e di ripetuta infrazione alla LStrI, e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 100.--;

che A.________ ha impugnato questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, volto in sostanza a ottenere una riduzione della pena inflittagli;

che il Ministero pubblico ha postulato la reiezione del gravame, mentre la CARP ha rinviato ai considerandi della sua sentenza;

che, con scritto del 31 gennaio 2022, l'insorgente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso;

che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

che non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 2 febbraio 2022

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Muschietti

La Cancelliera: Ortolano Ribordy