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6B_178/2013

Falsa testimonianza; arbitrio,

Bundesgericht · 2013-03-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico:

La Cancelliera:

Eusebio Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_178/2013

Decreto del 27 marzo 2013

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Falsa testimonianza; arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, prosciogliendolo dall'accusa di falsa testimonianza;

che avverso questo giudizio l'accusatore privato A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia penale;

che, in seguito alla richiesta di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte e dopo aver appreso che anche il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza della CARP con un parallelo ricorso in materia penale innanzi a questo Tribunale, con scritto del 21 marzo 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico:

La Cancelliera:

Eusebio Ortolano Ribordy