Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale | Procedura penale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 febbraio 2014 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 13.02.2014 6B 170/2014 (6B_170/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 13.02.2014 6B 170/2014 (6B_170/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 13.02.2014 6B 170/2014 (6B_170/2014)
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_170/2014 Sentenza del 13 febbraio 2014 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP; che A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale; che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4); che, oltre a non formulare specifiche domande di giudizio, il gravame in esame disattende completamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF; che infatti la ricorrente si dilunga nell'indicare le ragioni per cui a suo parere sarebbe abusivo il pignoramento dei suoi beni, ma non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento della decisione della CRP, segnatamente la carente (e alquanto confusa) motivazione del reclamo; che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso; per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 febbraio 2014 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy