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6B_169/2026

Trascuranza degli obblighi di mantenimento; diritto di essere sentito,

Bundesgericht · 2026-08-25 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

Con sentenza del 21 settembre 2022 la Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, nel periodo febbraio 2017-settembre 2021, omesso di versare i contributi alimentari per la figlia B.________. Lo ha per contro prosciolto dalla medesima imputazione relativa al mancato pagamento dei contributi alimentari per la moglie C.________. In applicazione della pena, la Presidente della Pretura penale ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

B.

Adita dal condannato, con sentenza del 26 gennaio 2026, statuendo in procedura scritta, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il suo appello. Ha confermato la condanna di A.________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia B.________ e gli ha inflitto la medesima pena del tribunale di primo grado.

C.

A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate spese e ripetibili, postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla CARP onde procedere all'interrogatorio dell'accusatrice privata e garantire così il contraddittorio. Chiede in ogni caso una "quantificazione del reato" che tenga conto delle otto mensilità versate nel 2018. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 152 II 325 consid. 1).

E. 1.1 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, presupposto che dev'essere dimostrato dalla parte che se ne prevale (DTF 148 V 174 consid. 2.2). L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. La parte ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o produrre innanzi all'autorità inferiore e che pertanto quest'ultima non ha potuto esaminare. L'insorgente non può dunque dimostrare, con nuovi fatti o mezzi di prova che avrebbe potuto allegare o produrre in precedenza, che i fatti accertati dall'autorità precedente sono manifestamente errati o risultano da una valutazione arbitraria delle prove (DTF 136 II 123 consid. 4.4.3). L'esito del procedimento dinanzi all'autorità precedente non è sufficiente per ammettere la realizzazione dell'eccezione di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 143 V 19 consid. 1.3).

E. 1.1.1 Il ricorrente ha allegato all'impugnativa, quale "Doc. E", le stampate di otto transazioni bancarie relative a altrettanti versamenti all'accusatrice privata dei contributi di mantenimento per i mesi tra gennaio 2018 e agosto 2018. Nel suo gravame afferma di ritenere di averle inoltrate al tribunale di primo grado, benché non ricordi con precisione, soggiungendo però che gli estratti in questione sarebbero certamente noti al pubblico ministero, avendone chiesta l'edizione bancaria e il relativo conto essendo citato dall'accusatrice privata. Dal menzionato "Doc. E" l'insorgente trae due censure, quella in merito alla valutazione di quanto addotto dall'accusatrice privata e pertanto alla necessità di un contraddittorio con la stessa (questione sulla quale si tornerà nel seguito, v.

infra consid. 3), e quella in merito all'accertamento dei fatti rilevanti per l'adempimento del reato e per la commisurazione della pena.

E. 1.1.2 Non spetta al Tribunale federale compulsare gli atti di causa per ricercare gli elementi di cui si prevale una parte (DTF 141 IV 273 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 6.2), ma piuttosto a quest'ultima indicare con precisione, con riferimento puntuale e non generico all'incarto, i fatti allegati e le prove prodotte su cui fonda le sue censure. In caso contrario i fatti e le prove richiamati sono considerati nuovi e quindi inammissibili in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 140 III 86 consid. 2 e rinvii). In concreto tale dovere è disatteso, l'insorgente asserendo in modo vago e incerto la presenza del "Doc. E" nell'incarto cantonale. Le stampate allegate al gravame non possono quindi essere prese in considerazione in quanto nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, posto inoltre che il ricorrente non dimostra l'adempimento della condizione per ammettere l'eccezione prevista dalla norma testé menzionata (v.

supra consid. 1.1). Peraltro non risulta che in sede di appello l'insorgente, patrocinato da un avvocato, abbia contestato il mancato pagamento degli alimenti per tutto il periodo (da febbraio 2017 a settembre 2021) indicato nell'atto d'accusa e ritenuto dall'autorità di primo grado, non essendo stato tema di esame dal parte della CARP che ha considerato "assodat[a]" la cessazione (ininterrotta) di ogni pagamento a favore dell'accusatrice privata a partire dal raggiungimento della maggiore età. Ciò tende manifestamente a confermare che i documenti allegati al ricorso in materia penale costituiscono dei nuovi mezzi di prova afferenti a nuovi fatti.

E. 1.2 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2).

Quando una sentenza si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con tutti i motivi esposti dall'autorità di appello, dal momento che il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le critiche volte contro tutte le motivazioni (DTF 150 I 39 consid. 4.2; 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore.

E. 2 Il ricorrente lamenta la violazione dei diritti della difesa, in particolare del suo diritto di essere sentito. Rileva che solo al momento della notificazione della sentenza impugnata gli sarebbero state trasmesse le ultime osservazioni (" un panegirico di 42" pagine) presentate dal patrocinatore dell'accusatrice privata e della madre, documento " intriso di fuorvianze " e volto a " mettere in cattiva luce " l'insorgente. Benché ritenute inammissibili, la CARP avrebbe comunque letto e valutato le citate osservazioni, chinandovisi per oltre una mezza pagina nella decisione impugnata, e avrebbe conseguentemente " recepito e mantenuto nel proprio retropensiero ", anche inconsapevolmente, quanto in esse contenuto. Secondo il ricorrente, tale documento, su cui non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi, potrebbe aver contribuito a " una visione negativa sulla sua persona ". La sua tardiva notifica, a sentenza ormai resa, violerebbe l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU nonché l'art. 347 cpv. 1 CPP, applicato per analogia, che conferisce all'imputato il diritto all'ultima parola.

E. 2.1 Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e sancito dagli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, conferisce all'interessato in particolare il diritto di esprimersi sulla causa prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 144 I 11 consid. 5.3). Questa garanzia impone, di massima, all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 6B_1222/2023 del 15 ottobre 2024 consid. 2.2).

Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1).

E. 2.2 Dopo lo scambio di scritti, la CARP ha d'ufficio richiamato gli incarti fiscali degli anni 2017-2021 del ricorrente. In seguito a tale trasmissione, il legale dell'accusatrice privata e di sua madre ha inoltrato delle osservazioni in merito agli incarti fiscali richiamati, osservazioni di cui però la Corte cantonale non ha tenuto conto, in quanto inammissibili nella forma e nel contenuto. Ciò posto, quand'anche le citate osservazioni siano state notificate all'insorgente unitamente alla decisione impugnata, ossia a procedimento terminato, non si scorge alcuna violazione del suo diritto di essere sentito né dell'invocato art. 347 cpv. 1 CPP, per ipotesi applicabile anche in una procedura scritta d'appello, questione questa che può in concreto rimanere indecisa. Poiché inammissibili, le osservazioni non hanno influito sul giudizio, né potevano in alcun modo farlo. Il ricorrente peraltro neppure indica, contravvenendo così al suo obbligo di motivazione (v.

supra consid. 2.1), cosa avrebbe fatto valere se lo scritto in questione, ritenuto inammissibile, gli fosse stato notificato per tempo. Non sussiste in concreto alcun interesse ad annullare la sentenza impugnata unicamente per la mancata trasmissione delle osservazioni prima dell'emanazione del giudizio di appello.

La tesi difensiva di un influsso negativo sull'immagine del ricorrente, suscettibile di essere recepita (anche inconsapevolmente) dall'autorità giudicante, non può essere seguita. Precisato che l'insorgente non si duole, neppure implicitamente, di un'eventuale prevenzione dei giudici precedenti nei suoi confronti (sia essa pregressa o susseguente le osservazioni in questione), si rileva che i giudici, figure cardine della giustizia, sono dei professionisti capaci di mantenere la propria oggettività senza lasciarsi influenzare da elementi estranei e non pertinenti al procedimento di cui sono aditi (v.

mutatis mutandis sentenza 4A_519/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 5.1) e di fare astrazione di quelli che sono inammissibili.

E. 3 Richiamando l'art. 6 n. 3 lett. b e lett. d CEDU e l'art. 147 CPP, il ricorrente si duole della violazione del suo diritto al contraddittorio, non avendo potuto, in nessuna fase del procedimento, avere un confronto con l'accusatrice privata, non essendo mai stata interrogata. La CARP avrebbe respinto la domanda della difesa volta a interrogare l'accusatrice privata a causa della tardività della stessa, in quanto presentata per la prima volta in appello. Ciò sarebbe anche contrario ai combinati disposti degli art. 379 e 389 cpv. 3 CPP che permetterebbero di assumere prove anche nell'ambito della procedura d'appello.

E. 3.1 Rilevando che l'insorgente ha avuto tempo a sufficienza per preparare la sua difesa, che ha potuto consultare l'intero incarto ed esprimersi in merito, avvalendosi anche della rappresentanza di un difensore, la CARP ha ritenuto che il postulato interrogatorio dell'accusatrice privata risultava ininfluente ai fini della valutazione dell'adempimento del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Da un lato perché, sull'obbligo di mantenimento, la CARP è vincolata dalla decisione del 23 settembre 2021 resa in merito dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello. Dall'altro lato perché la realizzazione del reato di cui all'art. 217 CP non implica che il creditore degli alimenti necessiti effettivamente delle prestazioni del debitore. Abbondanzialmente, nella misura in cui solo in sede di appello il ricorrente ha presentato tale istanza probatoria, la Corte cantonale si è interrogata sui motivi per cui non sia stata formulata prima, se davvero fosse stata tanto essenziale.

E. 3.2 Da quanto testé riassunto risulta che la CARP ha respinto l'istanza probatoria del ricorrente perché irrilevante ai fini del giudizio e non in realtà perché tardiva. La censura ricorsuale, focalizzata su una contestata tardività dell'istanza probatoria, è dunque inconferente. L'insorgente nulla eccepisce in merito alla ritenuta irrilevanza della prova richiesta e

a fortiori non spiega perché violerebbe il diritto. In assenza di una pertinente motivazione, la critica si appalesa inammissibile. Di transenna, si osserva comunque che, come indicato nel gravame, l'accusatrice privata non è mai stata interrogata, di modo che il richiamo ricorsuale all'art. 147 cpv. 3 CPP non è pertinente, la norma presupponendo che una prova sia già stata assunta senza la partecipazione della parte che se ne prevale. Per il resto non è contestato che il ricorrente, peraltro patrocinato durante la procedura preliminare e quella di appello e agendo da solo unicamente in occasione del dibattimento di primo grado, abbia potuto consultare l'intero incarto, compresa la querela presentata dall'accusatrice privata, esprimersi in merito e disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa, sicché neppure si scorge una violazione dell'invocato art. 6 n. 3 CEDU .

E. 4 Nel merito, il ricorrente contesta la realizzazione del reato per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2018, richiamando le stampate che comproverebbero l'avvenuto pagamento degli alimenti alla figlia accusatrice privata. Per il resto del periodo oggetto della condanna, egli si prevale di un errore sull'illiceità giusta l'art. 21 CP . Benché riconosca di aver volutamente cessato di versare alla figlia i contributi di mantenimento, egli sarebbe partito dal presupposto che tali contributi non le erano dovuti, come poi effettivamente accertato nel procedimento civile. Avrebbe creduto anche di " spuntare la vicenda della misura cautelare ". La figlia avrebbe dovuto quindi restituire quanto indebitamente ricevuto, ma essendo all'estero egli " non avrebbe più visto i soldi ". Tale errore sarebbe stato evitabile se, a quel tempo, il ricorrente fosse stato patrocinato da un difensore in ambito penale che avrebbe attirato la sua attenzione sul fatto che " la questione civile e la questione penale non corrono paralleli ". La CARP però avrebbe a torto e in modo arbitrario ritenuto che l'insorgente fosse rappresentato in ambito civile e penale.

E. 4.1 Nella misura in cui il ricorrente contesta la sua condanna richiamando le stampate di cui al "Doc. E", la sua censura risulta inammissibile perché impostata unicamente su nuovi fatti e mezzi di prova a loro volta inammissibili (v. supra consid. 1.1, segnatamente consid. 1.1.2).

E. 4.2 La CARP ha accertato che, in esito al procedimento civile di primo grado, l'insorgente è stato astretto a versare alla figlia un contributo mensile di mantenimento pari a fr. 1'765.--, oltre a eventuali assegni familiari, dal mese di febbraio 2017 sino al mese di dicembre 2022 (compresi). Il medesimo contributo è stato fissato a titolo cautelare, pendente causa, a far tempo dal febbraio 2017 fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito. Adita con appello del ricorrente, il 23 settembre 2021 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha riformato il giudizio di primo grado, respingendo nel merito l'azione di mantenimento incoata dalla figlia, ma lasciando inalterato l'assetto cautelare deciso dall'autorità di prime cure in quanto non oggetto di appello. Stabilita l'esistenza di un obbligo alimentare imposto dal diritto di famiglia in capo all'insorgente fino a settembre 2021, la CARP ha esaminato le risorse di quest'ultimo e accertato che disponeva o che avrebbe perlomeno potuto disporre dei mezzi necessari per far fronte ai suoi obblighi durante il periodo di trascuranza. Affrontando l'aspetto soggettivo del reato, l'autorità precedente ha rilevato che il ricorrente, peraltro assistito da un legale, fosse perfettamente consapevole del suo obbligo di pagare i contributi di mantenimento e abbia deciso di non rispettarlo.

E. 4.3 Ricordato che l'esistenza di un errore è una questione afferente l'accertamento dei fatti (DTF 141 IV 336 consid. 2.4.3), dalla sentenza impugnata non emerge che il ricorrente si trovasse in errore, e al riguardo l'insorgente non censura un accertamento arbitrario dei fatti con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (in proposito v. DTF 152 II 49 consid. 5.2 e rinvii). Si osserva, ad ogni buon conto, che risulterebbe in ogni caso arduo ritenere un errore. Infatti, non si scorge, né è spiegato nel gravame come il ricorrente, patrocinato nel corso di tutto il procedimento civile, potesse eventualmente credere di " spuntare la vicenda della misura cautelare ", non avendo impugnato l'assetto cautelare disposto dal giudice civile. I confusi distinguo proposti nel ricorso tra il patrocinio civile e quello penale non sono d'ausilio alla tesi difensiva, perché dall'incarto risulta, contrariamente a quanto preteso in questa sede, che il ricorrente era patrocinato anche in ambito penale, essendo assistito da un legale, benché diverso da quello attuale, durante la fase preliminare e sino al rinvio a giudizio.

E. 5 Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, siccome le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Le spese giudiziarie, il cui ammontare tiene conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_169/2026

Sentenza del 25 agosto 2026

I Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Muschietti, Presidente,

Wohlhauser, Lötscher, Giudice supplente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Marco Garbani,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

opponenti.

Oggetto

Trascuranza degli obblighi di mantenimento;

diritto di essere sentito,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (n. 17.2022.333 + 17.2025.210).

Fatti:

A.

Con sentenza del 21 settembre 2022 la Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, nel periodo febbraio 2017-settembre 2021, omesso di versare i contributi alimentari per la figlia B.________. Lo ha per contro prosciolto dalla medesima imputazione relativa al mancato pagamento dei contributi alimentari per la moglie C.________. In applicazione della pena, la Presidente della Pretura penale ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

B.

Adita dal condannato, con sentenza del 26 gennaio 2026, statuendo in procedura scritta, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il suo appello. Ha confermato la condanna di A.________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia B.________ e gli ha inflitto la medesima pena del tribunale di primo grado.

C.

A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate spese e ripetibili, postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla CARP onde procedere all'interrogatorio dell'accusatrice privata e garantire così il contraddittorio. Chiede in ogni caso una "quantificazione del reato" che tenga conto delle otto mensilità versate nel 2018. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 152 II 325 consid. 1).

1.1. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, presupposto che dev'essere dimostrato dalla parte che se ne prevale (DTF 148 V 174 consid. 2.2). L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. La parte ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o produrre innanzi all'autorità inferiore e che pertanto quest'ultima non ha potuto esaminare. L'insorgente non può dunque dimostrare, con nuovi fatti o mezzi di prova che avrebbe potuto allegare o produrre in precedenza, che i fatti accertati dall'autorità precedente sono manifestamente errati o risultano da una valutazione arbitraria delle prove (DTF 136 II 123 consid. 4.4.3). L'esito del procedimento dinanzi all'autorità precedente non è sufficiente per ammettere la realizzazione dell'eccezione di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 143 V 19 consid. 1.3).

1.1.1. Il ricorrente ha allegato all'impugnativa, quale "Doc. E", le stampate di otto transazioni bancarie relative a altrettanti versamenti all'accusatrice privata dei contributi di mantenimento per i mesi tra gennaio 2018 e agosto 2018. Nel suo gravame afferma di ritenere di averle inoltrate al tribunale di primo grado, benché non ricordi con precisione, soggiungendo però che gli estratti in questione sarebbero certamente noti al pubblico ministero, avendone chiesta l'edizione bancaria e il relativo conto essendo citato dall'accusatrice privata. Dal menzionato "Doc. E" l'insorgente trae due censure, quella in merito alla valutazione di quanto addotto dall'accusatrice privata e pertanto alla necessità di un contraddittorio con la stessa (questione sulla quale si tornerà nel seguito, v.

infra consid. 3), e quella in merito all'accertamento dei fatti rilevanti per l'adempimento del reato e per la commisurazione della pena.

1.1.2. Non spetta al Tribunale federale compulsare gli atti di causa per ricercare gli elementi di cui si prevale una parte (DTF 141 IV 273 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 6.2), ma piuttosto a quest'ultima indicare con precisione, con riferimento puntuale e non generico all'incarto, i fatti allegati e le prove prodotte su cui fonda le sue censure. In caso contrario i fatti e le prove richiamati sono considerati nuovi e quindi inammissibili in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 140 III 86 consid. 2 e rinvii). In concreto tale dovere è disatteso, l'insorgente asserendo in modo vago e incerto la presenza del "Doc. E" nell'incarto cantonale. Le stampate allegate al gravame non possono quindi essere prese in considerazione in quanto nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, posto inoltre che il ricorrente non dimostra l'adempimento della condizione per ammettere l'eccezione prevista dalla norma testé menzionata (v.

supra consid. 1.1). Peraltro non risulta che in sede di appello l'insorgente, patrocinato da un avvocato, abbia contestato il mancato pagamento degli alimenti per tutto il periodo (da febbraio 2017 a settembre 2021) indicato nell'atto d'accusa e ritenuto dall'autorità di primo grado, non essendo stato tema di esame dal parte della CARP che ha considerato "assodat[a]" la cessazione (ininterrotta) di ogni pagamento a favore dell'accusatrice privata a partire dal raggiungimento della maggiore età. Ciò tende manifestamente a confermare che i documenti allegati al ricorso in materia penale costituiscono dei nuovi mezzi di prova afferenti a nuovi fatti.

1.2. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2).

Quando una sentenza si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con tutti i motivi esposti dall'autorità di appello, dal momento che il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le critiche volte contro tutte le motivazioni (DTF 150 I 39 consid. 4.2; 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore.

2.

Il ricorrente lamenta la violazione dei diritti della difesa, in particolare del suo diritto di essere sentito. Rileva che solo al momento della notificazione della sentenza impugnata gli sarebbero state trasmesse le ultime osservazioni (" un panegirico di 42" pagine) presentate dal patrocinatore dell'accusatrice privata e della madre, documento " intriso di fuorvianze " e volto a " mettere in cattiva luce " l'insorgente. Benché ritenute inammissibili, la CARP avrebbe comunque letto e valutato le citate osservazioni, chinandovisi per oltre una mezza pagina nella decisione impugnata, e avrebbe conseguentemente " recepito e mantenuto nel proprio retropensiero ", anche inconsapevolmente, quanto in esse contenuto. Secondo il ricorrente, tale documento, su cui non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi, potrebbe aver contribuito a " una visione negativa sulla sua persona ". La sua tardiva notifica, a sentenza ormai resa, violerebbe l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU nonché l'art. 347 cpv. 1 CPP, applicato per analogia, che conferisce all'imputato il diritto all'ultima parola.

2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e sancito dagli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, conferisce all'interessato in particolare il diritto di esprimersi sulla causa prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 144 I 11 consid. 5.3). Questa garanzia impone, di massima, all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 6B_1222/2023 del 15 ottobre 2024 consid. 2.2).

Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1).

2.2. Dopo lo scambio di scritti, la CARP ha d'ufficio richiamato gli incarti fiscali degli anni 2017-2021 del ricorrente. In seguito a tale trasmissione, il legale dell'accusatrice privata e di sua madre ha inoltrato delle osservazioni in merito agli incarti fiscali richiamati, osservazioni di cui però la Corte cantonale non ha tenuto conto, in quanto inammissibili nella forma e nel contenuto. Ciò posto, quand'anche le citate osservazioni siano state notificate all'insorgente unitamente alla decisione impugnata, ossia a procedimento terminato, non si scorge alcuna violazione del suo diritto di essere sentito né dell'invocato art. 347 cpv. 1 CPP, per ipotesi applicabile anche in una procedura scritta d'appello, questione questa che può in concreto rimanere indecisa. Poiché inammissibili, le osservazioni non hanno influito sul giudizio, né potevano in alcun modo farlo. Il ricorrente peraltro neppure indica, contravvenendo così al suo obbligo di motivazione (v.

supra consid. 2.1), cosa avrebbe fatto valere se lo scritto in questione, ritenuto inammissibile, gli fosse stato notificato per tempo. Non sussiste in concreto alcun interesse ad annullare la sentenza impugnata unicamente per la mancata trasmissione delle osservazioni prima dell'emanazione del giudizio di appello.

La tesi difensiva di un influsso negativo sull'immagine del ricorrente, suscettibile di essere recepita (anche inconsapevolmente) dall'autorità giudicante, non può essere seguita. Precisato che l'insorgente non si duole, neppure implicitamente, di un'eventuale prevenzione dei giudici precedenti nei suoi confronti (sia essa pregressa o susseguente le osservazioni in questione), si rileva che i giudici, figure cardine della giustizia, sono dei professionisti capaci di mantenere la propria oggettività senza lasciarsi influenzare da elementi estranei e non pertinenti al procedimento di cui sono aditi (v.

mutatis mutandis sentenza 4A_519/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 5.1) e di fare astrazione di quelli che sono inammissibili.

3.

Richiamando l'art. 6 n. 3 lett. b e lett. d CEDU e l'art. 147 CPP, il ricorrente si duole della violazione del suo diritto al contraddittorio, non avendo potuto, in nessuna fase del procedimento, avere un confronto con l'accusatrice privata, non essendo mai stata interrogata. La CARP avrebbe respinto la domanda della difesa volta a interrogare l'accusatrice privata a causa della tardività della stessa, in quanto presentata per la prima volta in appello. Ciò sarebbe anche contrario ai combinati disposti degli art. 379 e 389 cpv. 3 CPP che permetterebbero di assumere prove anche nell'ambito della procedura d'appello.

3.1. Rilevando che l'insorgente ha avuto tempo a sufficienza per preparare la sua difesa, che ha potuto consultare l'intero incarto ed esprimersi in merito, avvalendosi anche della rappresentanza di un difensore, la CARP ha ritenuto che il postulato interrogatorio dell'accusatrice privata risultava ininfluente ai fini della valutazione dell'adempimento del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Da un lato perché, sull'obbligo di mantenimento, la CARP è vincolata dalla decisione del 23 settembre 2021 resa in merito dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello. Dall'altro lato perché la realizzazione del reato di cui all'art. 217 CP non implica che il creditore degli alimenti necessiti effettivamente delle prestazioni del debitore. Abbondanzialmente, nella misura in cui solo in sede di appello il ricorrente ha presentato tale istanza probatoria, la Corte cantonale si è interrogata sui motivi per cui non sia stata formulata prima, se davvero fosse stata tanto essenziale.

3.2. Da quanto testé riassunto risulta che la CARP ha respinto l'istanza probatoria del ricorrente perché irrilevante ai fini del giudizio e non in realtà perché tardiva. La censura ricorsuale, focalizzata su una contestata tardività dell'istanza probatoria, è dunque inconferente. L'insorgente nulla eccepisce in merito alla ritenuta irrilevanza della prova richiesta e

a fortiori non spiega perché violerebbe il diritto. In assenza di una pertinente motivazione, la critica si appalesa inammissibile. Di transenna, si osserva comunque che, come indicato nel gravame, l'accusatrice privata non è mai stata interrogata, di modo che il richiamo ricorsuale all'art. 147 cpv. 3 CPP non è pertinente, la norma presupponendo che una prova sia già stata assunta senza la partecipazione della parte che se ne prevale. Per il resto non è contestato che il ricorrente, peraltro patrocinato durante la procedura preliminare e quella di appello e agendo da solo unicamente in occasione del dibattimento di primo grado, abbia potuto consultare l'intero incarto, compresa la querela presentata dall'accusatrice privata, esprimersi in merito e disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa, sicché neppure si scorge una violazione dell'invocato art. 6 n. 3 CEDU .

4.

Nel merito, il ricorrente contesta la realizzazione del reato per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2018, richiamando le stampate che comproverebbero l'avvenuto pagamento degli alimenti alla figlia accusatrice privata. Per il resto del periodo oggetto della condanna, egli si prevale di un errore sull'illiceità giusta l'art. 21 CP . Benché riconosca di aver volutamente cessato di versare alla figlia i contributi di mantenimento, egli sarebbe partito dal presupposto che tali contributi non le erano dovuti, come poi effettivamente accertato nel procedimento civile. Avrebbe creduto anche di " spuntare la vicenda della misura cautelare ". La figlia avrebbe dovuto quindi restituire quanto indebitamente ricevuto, ma essendo all'estero egli " non avrebbe più visto i soldi ". Tale errore sarebbe stato evitabile se, a quel tempo, il ricorrente fosse stato patrocinato da un difensore in ambito penale che avrebbe attirato la sua attenzione sul fatto che " la questione civile e la questione penale non corrono paralleli ". La CARP però avrebbe a torto e in modo arbitrario ritenuto che l'insorgente fosse rappresentato in ambito civile e penale.

4.1. Nella misura in cui il ricorrente contesta la sua condanna richiamando le stampate di cui al "Doc. E", la sua censura risulta inammissibile perché impostata unicamente su nuovi fatti e mezzi di prova a loro volta inammissibili (v. supra consid. 1.1, segnatamente consid. 1.1.2).

4.2. La CARP ha accertato che, in esito al procedimento civile di primo grado, l'insorgente è stato astretto a versare alla figlia un contributo mensile di mantenimento pari a fr. 1'765.--, oltre a eventuali assegni familiari, dal mese di febbraio 2017 sino al mese di dicembre 2022 (compresi). Il medesimo contributo è stato fissato a titolo cautelare, pendente causa, a far tempo dal febbraio 2017 fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito. Adita con appello del ricorrente, il 23 settembre 2021 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha riformato il giudizio di primo grado, respingendo nel merito l'azione di mantenimento incoata dalla figlia, ma lasciando inalterato l'assetto cautelare deciso dall'autorità di prime cure in quanto non oggetto di appello. Stabilita l'esistenza di un obbligo alimentare imposto dal diritto di famiglia in capo all'insorgente fino a settembre 2021, la CARP ha esaminato le risorse di quest'ultimo e accertato che disponeva o che avrebbe perlomeno potuto disporre dei mezzi necessari per far fronte ai suoi obblighi durante il periodo di trascuranza. Affrontando l'aspetto soggettivo del reato, l'autorità precedente ha rilevato che il ricorrente, peraltro assistito da un legale, fosse perfettamente consapevole del suo obbligo di pagare i contributi di mantenimento e abbia deciso di non rispettarlo.

4.3. Ricordato che l'esistenza di un errore è una questione afferente l'accertamento dei fatti (DTF 141 IV 336 consid. 2.4.3), dalla sentenza impugnata non emerge che il ricorrente si trovasse in errore, e al riguardo l'insorgente non censura un accertamento arbitrario dei fatti con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (in proposito v. DTF 152 II 49 consid. 5.2 e rinvii). Si osserva, ad ogni buon conto, che risulterebbe in ogni caso arduo ritenere un errore. Infatti, non si scorge, né è spiegato nel gravame come il ricorrente, patrocinato nel corso di tutto il procedimento civile, potesse eventualmente credere di " spuntare la vicenda della misura cautelare ", non avendo impugnato l'assetto cautelare disposto dal giudice civile. I confusi distinguo proposti nel ricorso tra il patrocinio civile e quello penale non sono d'ausilio alla tesi difensiva, perché dall'incarto risulta, contrariamente a quanto preteso in questa sede, che il ricorrente era patrocinato anche in ambito penale, essendo assistito da un legale, benché diverso da quello attuale, durante la fase preliminare e sino al rinvio a giudizio.

5.

Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, siccome le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Le spese giudiziarie, il cui ammontare tiene conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 25 agosto 2026

In nome della I Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Muschietti

La Cancelliera: Ortolano Ribordy