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6B 155/2020

Bundesgericht · 2020-08-25 · Italiano CH
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Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione) | Procedura penale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino,

E. 2 B.________, patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti,

E. 3 C.________, patrocinato dall'avv. dott. Andrea Valsangiacomo,

E. 4 D.________, patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, opponenti. Oggetto Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione), ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.245/246/247). Considerando: che, per quanto qui interessa, con un'unica sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto in quanto ricevibili tre reclami presentati da A.________ contro tre decreti di abbandono del procedimento penale nei confronti di B.________, di C.________ e di D.________, per i titoli di coazione e di abuso di autorità; che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 4 febbraio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; che con scritto del 21 agosto 2020 presentato dal ricorrente personalmente, egli dichiara di ritirare il gravame; che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie; che non si assegnato ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta all'impugnativa (art. 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2020 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione:       Il Cancelliere: Muschietti       Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 25.08.2020 6B 155/2020 (6B_155/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 25.08.2020 6B 155/2020 (6B_155/2020) Tribunale federale I Corte di diritto penale 25.08.2020 6B 155/2020 (6B_155/2020)

Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione) | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_155/2020 Decreto del 25 agosto 2020 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. dott. Fulvio Faraci, ricorrente, contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________, patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti,

3. C.________, patrocinato dall'avv. dott. Andrea Valsangiacomo,

4. D.________, patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, opponenti. Oggetto Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione), ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.245/246/247). Considerando: che, per quanto qui interessa, con un'unica sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto in quanto ricevibili tre reclami presentati da A.________ contro tre decreti di abbandono del procedimento penale nei confronti di B.________, di C.________ e di D.________, per i titoli di coazione e di abuso di autorità; che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 4 febbraio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; che con scritto del 21 agosto 2020 presentato dal ricorrente personalmente, egli dichiara di ritirare il gravame; che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie; che non si assegnato ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta all'impugnativa (art. 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2020 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione:       Il Cancelliere: Muschietti       Gadoni