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6B_1467/2020

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2021-02-15 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

E. 2 B.________,

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 febbraio 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1467/2020

Sentenza del 15 febbraio 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

3. C.________,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.225).

Considerando:

che, con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nei confronti di B.________ e di C.________;

che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso del 18 dicembre 2020 al Tribunale federale;

che, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di potere versare l'anticipo mediante un pagamento di fr. 500.-- e, per l'importo rimanente, mediante pagamenti rateali di fr. 100.-- al mese, prospettando inoltre lo stralcio del ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta;

che il 19 gennaio 2021 il Tribunale federale gli ha comunicato di non potere accogliere la richiesta, segnalandogli nel contempo la possibilità di presentare una domanda di assistenza giudiziaria e ricordandogli che un eventuale ritiro del ricorso avrebbe dovuto essere formulato in modo espresso e incondizionato;

che con un ulteriore decreto presidenziale del 19 gennaio 2021 al ricorrente è quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che, con il decreto, il ricorrente è stato di nuovo avvertito che il mancato pagamento dell'anticipo non valeva quale ritiro del ricorso, il quale doveva essere dichiarato per iscritto;

ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che il ricorrente non ha nemmeno comunicato di ritirare il ricorso né ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 febbraio 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni