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6B 1393/2022

Bundesgericht · 2022-11-28 · Italiano CH
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Violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione all'Ordonanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare | Infrazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 novembre 2022 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jacquemoud-Rossari Il Cancelliere: Gadoni

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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 28.11.2022 6B 1393/2022 (6B_1393/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 28.11.2022 6B 1393/2022 (6B_1393/2022) Tribunale federale I Corte di diritto penale 28.11.2022 6B 1393/2022 (6B_1393/2022)

Violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione all'Ordonanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare | Infrazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1393/2022 Sentenza del 28 novembre 2022 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.183). Considerando: che il 3 settembre 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato nei confronti di A.________ un decreto di accusa, ritenendolo colpevole di violazione di domicilio e di ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare; che, con decreto del 27 ottobre 2021, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile un'opposizione presentata dall'imputato contro il decreto di accusa; che, adita dall'imputato, con sentenza del 30 agosto 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo del 5 luglio 2022 contro il decreto del 27 ottobre 2021 del Presidente della Pretura penale; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 novembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullare le accuse e le denunce nei suoi confronti; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto; che il ricorrente contesta la sua condanna per i suddetti reati, ma non si esprime sulla tempestività del suo reclamo alla Corte cantonale, unico oggetto del litigio; che i giudici cantonali hanno infatti accertato che il termine di dieci giorni entro cui presentare il reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP) era scaduto il 15 novembre 2021, sicché il gravame del 5 luglio 2022 era tardivo; che la Corte cantonale ha ricordato che, in virtù dell'art. 85 cpv. 4 CPP, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; che la CRP ha rilevato che il ricorrente doveva attendersi una notificazione, avendo impugnato il decreto di accusa mediante opposizione; che il ricorrente non fa valere la violazione delle citate disposizioni e non sostiene che il suo reclamo alla CRP sarebbe stato tempestivo; che il gravame è quindi inammissibile e che, in tali circostanze, la questione della tempestività del ricorso in questa sede può rimanere indecisa; che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto, di principio, essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); che, tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 novembre 2022 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Jacquemoud-Rossari Il Cancelliere: Gadoni