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6B_1301/2019

Istanza di rettifica,

Bundesgericht · 2020-01-16 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 16 gennaio 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1301/2019

Sentenza del 16 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Istanza di rettifica,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.167).

Considerando:

che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto un'istanza di rettifica di A.________ di una decisione del 16 maggio 2019 di detta Corte cantonale;

che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 13 novembre 2019 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 28 novembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 dicembre 2019 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 7 gennaio 2020, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che in tali circostanze, la questione della capacità processuale del ricorrente al momento in cui ha adito il Tribunale federale può essere lasciata aperta (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni