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6B_1164/2014

Decreto di non luogo a procedere (danneggiamento, ecc.), esigenza di motivazione del

Bundesgericht · 2014-12-10 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Con sentenza del 3 novembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ contro il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico nei confronti di C.C.________ e D.C.________ per titolo di danneggiamento e ingiuria.

A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale.

E. 2 Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.

Il gravame in esame, privo di conclusioni di sorta, non rispetta minimamente tali esigenze. I ricorrenti si dolgono dell'operato della loro avvocata, ribadiscono le loro accuse contro i querelati e indicano alcune prove da assumere per comprovarle. Omettono completamente di confrontarsi con la sentenza della CRP e di spiegare perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto.

E. 3 Manifestamente inammissibile, il gravame dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF .

Considerate le particolari circostanze del caso, si rinuncia eccezionalmente ad addossare agli insorgenti soccombenti le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 dicembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1164/2014

Sentenza del 10 dicembre 2014

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Mathys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (danneggiamento, ecc.), esigenza di motivazione del ricorso,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 3 novembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza del 3 novembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ contro il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico nei confronti di C.C.________ e D.C.________ per titolo di danneggiamento e ingiuria.

A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale.

2.

Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.

Il gravame in esame, privo di conclusioni di sorta, non rispetta minimamente tali esigenze. I ricorrenti si dolgono dell'operato della loro avvocata, ribadiscono le loro accuse contro i querelati e indicano alcune prove da assumere per comprovarle. Omettono completamente di confrontarsi con la sentenza della CRP e di spiegare perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto.

3.

Manifestamente inammissibile, il gravame dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF .

Considerate le particolari circostanze del caso, si rinuncia eccezionalmente ad addossare agli insorgenti soccombenti le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 dicembre 2014

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy