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6B_1153/2013

Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del

Bundesgericht · 2013-12-04 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1153/2013

Sentenza del 4 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in materia penale),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 25 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con scritto del 28 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di interporre ricorso contro la sentenza del 25 ottobre 2013 con cui la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha pronunciato l'irricevibilità del suo reclamo avverso un decreto di non luogo a procedere;

che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare, anche solo in modo conciso, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);

che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, in quanto l'insorgente si limita ad affermare di ricorrere, senza censurare alcuna violazione del diritto da parte della CRP;

che inoltre il ricorrente non formula alcuna conclusione;

che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;

che la richiesta di assistenza giudiziaria, compresa quella di nomina di un legale che segua la causa, dev'essere respinta, essendo l'impugnativa priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF), precisato che il termine utile per inoltrare ricorso al Tribunale federale è ormai scaduto (v. art. 100 cpv. 1 LTF);

che si può nondimeno rinunciare eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy