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6B_1140/2021

Decreto di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2021-10-26 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 ottobre 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1140/2021

Sentenza del 26 ottobre 2021

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Giudice presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

2. B.________,

patrocinato dall'avv. Edy Salmina,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.173).

Considerando:

che, con esposto del 18 settembre 2018, A.________ ha denunciato B.________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia;

che la denuncia penale è in relazione con una procedura esecutiva promossa da B.________ nei confronti di A.________ per il pagamento di un importo di fr. 112'526.-- a titolo di rimborso di un mutuo;

che, con decisione del 20 maggio 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;

che, il 2 giugno 2021, il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 25 agosto 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 29 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP, affinché annulli il decreto di non luogo a procedere e trasmetta l'incarto al Ministero pubblico perché accerti i fatti e promuova l'accusa nei confronti dell'imputato;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;

che, in concreto, il ricorrente non si esprime in modo specifico sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

ch'egli non sostanzia in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere contro il denunciato in relazione con i prospettati reati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);

che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);

che, accennando genericamente a una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ribadisce in sostanza l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato, ma non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice presidente:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 ottobre 2021

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni