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6B_1119/2019

Truffa, contravvenzione alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,

Bundesgericht · 2018-07-03 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 1° ottobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1119/2019

Sentenza del 1° ottobre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Truffa, contravvenzione alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.184[+161+188]).

Considerando:

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 3 luglio 2018 la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa per avere, nel periodo dal 9 febbraio 2015 al 1° gennaio 2016, ingannato con astuzia l'assicurazione B.________SA inducendola ad atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, nonché di contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), per avere omesso di fornire a detto istituto assicurativo le informazioni relative alla propria inabilità lavorativa dovuta ad un precedente incidente del 2 gennaio 2013;

che l'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--;

che, con sentenza del 22 agosto 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado, confermando sia la condanna per i reati di truffa e di contravvenzione alla LAINF, sia la pena inflittagli;

che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso del 24 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da entrambe le imputazioni e di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove;

che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono infatti di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario ( DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF );

che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4);

che, in questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili ( DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3);

che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;

che il ricorrente critica genericamente la sentenza impugnata esponendo la propria versione dei fatti, ma non spiega in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , per quali ragioni i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta ( DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che la Corte cantonale ha in particolare accertato che il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e il salario pattuito erano fittizi;

che il ricorrente non si confronta con i dettagliati motivi posti dalla CARP alla base di questo accertamento (cfr. considerando n. 4 della sentenza impugnata), sostanziandoli di arbitrio con un'argomentazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF ;

ch'egli non fa in seguito valere né la violazione dell' art. 146 CP , relativo alla fattispecie di truffa, né la violazione dell' art. 112 cpv. 3 LAINF (rispettivamente dell' art. 113 LAINF vigente nel periodo di commissione dei fatti incriminati);

che il ricorrente non contesta specificamente nemmeno la commisurazione della pena, in particolare non sostiene che la sanzione inflittagli violerebbe gli art. 47 segg. CP;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che anche la designazione di un avvocato nell'ambito del gratuito patrocinio ( art. 64 cpv. 2 LTF ) presuppone che il ricorso non sembri privo di probabilità di successo (cfr. sentenze 6B_13/2015 dell'11 febbraio 2015 consid. 3 e 6B_81/2012 del 16 luglio 2013 consid. 2);

che non essendo in concreto adempiuta questa condizione, pure la domanda di designare un patrocinatore deve essere respinta;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni