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6B 1074/2013

Bundesgericht · 2013-11-27 · Italiano CH
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Sequestro conservativo; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF) | Infrazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 novembre 2013 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 27.11.2013 6B 1074/2013 (6B_1074/2013) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 27.11.2013 6B 1074/2013 (6B_1074/2013) Tribunale federale Corte di diritto penale 27.11.2013 6B 1074/2013 (6B_1074/2013)

Sequestro conservativo; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF) | Infrazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1074/2013 Decreto del 27 novembre 2013 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Sequestro conservativo; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che con lettera del 22 novembre 2013 A.________ ha dichiarato ritirare il ricorso in materia penale interposto contro la sentenza resa l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale, in quanto divenuto privo di oggetto, chiedendo al Tribunale federale lo stralcio dal ruolo della causa; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 novembre 2013 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy