Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.
E. 2 I ricorsi sono inammissibili.
E. 3 Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.
E. 4 Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
E. 5 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 settembre 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni
Dispositiv
- Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.
- I ricorsi sono inammissibili.
- Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.
- Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
- Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 settembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1010/2019,
6B_1011/2019
Sentenza del 24 settembre 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
6B_1010/2019
A.________,
ricorrente,
e
6B_1011/2019
B.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreti di non luogo a procedere,
ricorsi contro la sentenza emanata il 30 luglio 2019
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarti n. 60.2019.150, 60.2019.151, 60.2019.152).
Considerando:
che, nel gennaio del 2019, A.________ e B.________ hanno presentato tre denunce penali al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dell'Ufficio della migrazione, nei confronti del Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché contro l'Ufficio controllo abitanti del Comune di X.________ e, nuovamente, l'Ufficio della migrazione;
che, con tre distinte decisioni del 31 maggio 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun indizio di reato;
che, contro i decreti di non luogo a procedere, le denuncianti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con tre reclami;
che, con un'unica sentenza del 30 luglio 2019, la CRP ha congiunto le cause e ha respinto i reclami;
che la Corte cantonale ha in particolare negato l'adempimento degli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità ( art. 312 CP ) ed ha contestualmente respinto le domande di gratuito patrocinio delle reclamanti, siccome i gravami apparivano fin dall'inizio privi di probabilità di successo;
che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con separati ricorsi dell'11 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscere loro l'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sui ricorsi;
che la CRP ha statuito sui reclami con un'unica sentenza e che il contenuto dei ricorsi è identico, sicché anche in questa sede si giustifica di trattarli congiuntamente, in un unico giudizio ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC );
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta alle ricorrenti, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che le ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale, specificando in particolare quali pretese intendono fare valere nei confronti dei denunciati;
che, per di più, le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti dell'ente pubblico e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett. a LResp /TI);
che questa legge è applicabile in particolare ai funzionari del Cantone e del Comune, come pure alle autorità giudiziarie ( art. 1 cpv. 1 lett. a e b LResp /TI);
che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI);
che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico interessato ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI);
che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alle ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, le ricorrenti sarebbero abilitate a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
che le ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
che, laddove accennano ad una violazione del loro diritto di essere sentite, le ricorrenti lamentano la mancata assunzione delle prove richieste, che avrebbero a loro dire permesso di accertare la responsabilità penale dei denunciati;
che, con questa argomentazione, esse rimettono però in discussione il giudizio di merito, ciò che, come visto, è inammissibile, difettando loro la legittimazione;
che laddove le ricorrenti criticano genericamente la congiunzione delle cause da parte della CRP, esse non fanno valere la violazione degli art. 29 e 30 CPP , né adducono che in concreto la congiunzione sarebbe ingiustificata per ragioni di economia di procedura (cfr. DTF 138 IV 29 consid. 3.2, 214 consid. 3.2);
che i ricorsi sono parimenti inammissibili nella misura in cui le ricorrenti contestano la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da parte della Corte cantonale;
che al riguardo non fanno infatti valere, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , la violazione dell' art. 136 cpv. 1 lett. b CPP , secondo cui il gratuito patrocinio all'accusatore privato può essere accordato, totalmente o parzialmente, solo se l'azione civile non appare priva di probabilità di successo;
che, limitandosi a ritenere sproporzionato l'ammontare degli oneri processuali (di complessivi fr. 1'350.--) posti a loro carico della Corte cantonale, le ricorrenti non fanno infine valere l'applicazione arbitraria dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG; RL 178.200), che prevede per i procedimenti dinanzi alla CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;
che pertanto i ricorsi, non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che anche le domande di assistenza giudiziaria presentate per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale devono essere respinte, essendo i gravami fin dall'inizio privi di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alle ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.
4.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
5.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 settembre 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni