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6B_1010/2019

Decreti di non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2019-09-24 · Italiano CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.

E. 2 I ricorsi sono inammissibili.

E. 3 Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.

E. 4 Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.

E. 5 Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.
  2. I ricorsi sono inammissibili.
  3. Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.
  4. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
  5. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 settembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1010/2019,

6B_1011/2019

Sentenza del 24 settembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

6B_1010/2019

A.________,

ricorrente,

e

6B_1011/2019

B.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Decreti di non luogo a procedere,

ricorsi contro la sentenza emanata il 30 luglio 2019

dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarti n. 60.2019.150, 60.2019.151, 60.2019.152).

Considerando:

che, nel gennaio del 2019, A.________ e B.________ hanno presentato tre denunce penali al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dell'Ufficio della migrazione, nei confronti del Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché contro l'Ufficio controllo abitanti del Comune di X.________ e, nuovamente, l'Ufficio della migrazione;

che, con tre distinte decisioni del 31 maggio 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun indizio di reato;

che, contro i decreti di non luogo a procedere, le denuncianti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con tre reclami;

che, con un'unica sentenza del 30 luglio 2019, la CRP ha congiunto le cause e ha respinto i reclami;

che la Corte cantonale ha in particolare negato l'adempimento degli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità ( art. 312 CP ) ed ha contestualmente respinto le domande di gratuito patrocinio delle reclamanti, siccome i gravami apparivano fin dall'inizio privi di probabilità di successo;

che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con separati ricorsi dell'11 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscere loro l'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sui ricorsi;

che la CRP ha statuito sui reclami con un'unica sentenza e che il contenuto dei ricorsi è identico, sicché anche in questa sede si giustifica di trattarli congiuntamente, in un unico giudizio ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC );

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta alle ricorrenti, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che le ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale, specificando in particolare quali pretese intendono fare valere nei confronti dei denunciati;

che, per di più, le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti dell'ente pubblico e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);

che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett. a LResp /TI);

che questa legge è applicabile in particolare ai funzionari del Cantone e del Comune, come pure alle autorità giudiziarie ( art. 1 cpv. 1 lett. a e b LResp /TI);

che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI);

che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico interessato ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI);

che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alle ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);

che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, le ricorrenti sarebbero abilitate a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che le ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;

che, laddove accennano ad una violazione del loro diritto di essere sentite, le ricorrenti lamentano la mancata assunzione delle prove richieste, che avrebbero a loro dire permesso di accertare la responsabilità penale dei denunciati;

che, con questa argomentazione, esse rimettono però in discussione il giudizio di merito, ciò che, come visto, è inammissibile, difettando loro la legittimazione;

che laddove le ricorrenti criticano genericamente la congiunzione delle cause da parte della CRP, esse non fanno valere la violazione degli art. 29 e 30 CPP , né adducono che in concreto la congiunzione sarebbe ingiustificata per ragioni di economia di procedura (cfr. DTF 138 IV 29 consid. 3.2, 214 consid. 3.2);

che i ricorsi sono parimenti inammissibili nella misura in cui le ricorrenti contestano la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da parte della Corte cantonale;

che al riguardo non fanno infatti valere, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , la violazione dell' art. 136 cpv. 1 lett. b CPP , secondo cui il gratuito patrocinio all'accusatore privato può essere accordato, totalmente o parzialmente, solo se l'azione civile non appare priva di probabilità di successo;

che, limitandosi a ritenere sproporzionato l'ammontare degli oneri processuali (di complessivi fr. 1'350.--) posti a loro carico della Corte cantonale, le ricorrenti non fanno infine valere l'applicazione arbitraria dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG; RL 178.200), che prevede per i procedimenti dinanzi alla CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;

che pertanto i ricorsi, non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che anche le domande di assistenza giudiziaria presentate per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale devono essere respinte, essendo i gravami fin dall'inizio privi di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alle ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.

2.

I ricorsi sono inammissibili.

3.

Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.

4.

Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.

5.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni