Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 aprile 2001 VIZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 03.04.2001 5P.99/2001 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.04.2001 5P.99/2001 Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.04.2001 5P.99/2001
Diritto delle esecuzioni e del fallimento
[AZA 0/2] 5P.99/2001 II CORTE CIVILE **************************** 3 aprile 2001 Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, Bianchi e Raselli. Cancelliere: Piatti. ___________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 marzo 2001 presentato da A.________, Cevio, contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2001 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Cevio, in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 888.--, importo corrispondente al saldo della pigione del mese di novembre 1999; che con decisione 27 gennaio 2001 il Giudice di pace del circolo della Rovana ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso; che con sentenza 19 febbraio 2001 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato nullo un ricorso per cassazione presentato dal debitore; che giusta il giudizio cantonale il gravame non ossequia i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile ticinese all'art. 329, l'insorgente limitandosi a ribadire la legittimità della sua trattenuta sulla pigione in compensazione dei danni subiti, senza indicare alcuna critica riferita alla decisione del giudice di primo grado inerente agli accertamenti istruttori o riguardante l'applicazione del diritto; che il 19 marzo 2001 A.________ ha presentato al Tribunale federale un gravame con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell' art. 87 OG e possono unicamente essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine); che in virtù dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violate, precisando in cosa consiste la violazione; che in concreto il rimedio non ossequia i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente non allegando i motivi per cui sarebbe arbitrario negare che il ricorso per cassazione rispetti i presupposti formali dell' art. 329 CPC ticinese; che il ricorso di diritto pubblico si rivela pertanto inammissibile; che in queste circostanze anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle probabilità di esito favorevole ( art. 152 OG ); che la tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ); Per questi motivi visto l' art. 36a OG il Tribunale federale pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 aprile 2001 VIZ In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,