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5D_89/2012

rigetto definitivo dell'opposizione,

Bundesgericht · 2012-06-06 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_89/2012

Sentenza del 6 giugno 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,

rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso);

che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;

che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell'art. 287 cpv. 1 CC, quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF;

che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF;

che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto;

che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012;

che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;

che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);

che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;

che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego;

che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF);

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini