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5D_61/2012

decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione,

Bundesgericht · 2012-03-28 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 marzo 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_61/2012

Sentenza del 28 marzo 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,

rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2012 dalla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 5 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per titolo di imposta cantonale 2008 ed accessori;

che con decisione 23 febbraio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA per intervenuto ritiro del rimedio e ha posto a suo carico gli oneri processuali;

che la Corte cantonale ha fissato il valore litigioso della vertenza in fr. 1'772.85;

che con ricorso 21 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la decisione 23 febbraio 2012 dinanzi al Tribunale federale;

che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);

che nel gravame all'esame la ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta in alcun modo con la decisione di stralcio della Corte cantonale;

che infatti, per quanto sia dato di comprendere, la ricorrente sembra limitarsi a criticare la fondatezza del credito d'imposta posto a fondamento della procedura esecutiva;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 marzo 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini