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5D_5/2010

rigetto dell'opposizione,

Bundesgericht · 2010-03-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_5/2010

Sentenza del 3 marzo 2010

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

rigetto dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 849.05;

che con sentenza del 30 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'escusso;

che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2010 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;

che con decreto del 3 febbraio 2010 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;

che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente l'8 febbraio 2010;

che il 1° marzo 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti