rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 maggio 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: La Cancelliera: Escher Antonini
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 18.05.2011 5D 47/2011 (5D_47/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 18.05.2011 5D 47/2011 (5D_47/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 18.05.2011 5D 47/2011 (5D_47/2011)
rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_47/2011 Sentenza del 18 maggio 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione incoata da A.________ contro B.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in data 15 febbraio 2011, dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ - per mancata traduzione in italiano del gravame entro il termine assegnato - contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano; che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 22 marzo 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale; che con decreto 23 marzo 2011 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--; che con decreto 12 aprile 2011 è stato concesso al ricorrente un termine suppletorio di dieci giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo spese; che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato al ricorrente il 15 aprile 2011; che il 17 maggio 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e art. 62 cpv. 3 LTF); che inoltre il gravame, consegnato alla posta in data 22 marzo 2011, sarebbe pure stato inammissibile siccome tardivo; che infatti la sentenza impugnata è stata notificata in data 18 febbraio 2011 ed il termine di ricorso di trenta giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) è iniziato a decorrere il giorno dopo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto lunedì 21 marzo 2011 (art. 45 cpv. 1 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 maggio 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: La Cancelliera: Escher Antonini