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5D_31/2009

restituzione in intero (azione di riduzione),

Bundesgericht · 2009-04-02 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_31/2009

Sentenza del 2 aprile 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Eros Bergonzoli.

Oggetto

restituzione in intero (azione di riduzione),

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 6 novembre 2006 A.________ ha presentato al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una domanda di restituzione in intero contro la sentenza con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha ridotto da fr. 48'252.25 a fr. 20'127.35 l'importo dovutogli da B.________ in seguito al parziale accoglimento di un'azione di riduzione;

che il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero con decisione del 5 dicembre 2007 e che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato tale giudizio con sentenza 29 gennaio 2009;

che i giudici d'appello hanno in via principale ritenuto tardiva la domanda di restituzione in intero e in via abbondanziale hanno considerato l'appello infondato anche nel merito;

che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 5 marzo 2009 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e di ritornare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio in cui vengono accolte le sue richieste;

che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorrente si è limitato ad allegare quale motivazione del proprio rimedio una copia di una denuncia penale 7 ottobre 2006 inoltrata nei confronti dell'opponente;

che con tale denuncia penale, oltre due anni anteriore alla sentenza impugnata, non è palesemente possibile formulare una qualsiasi valida censura contro la sentenza di appello e quindi segnatamente dimostrare l'incostituzionalità della decisione della Corte cantonale secondo cui la domanda di restituzione in intero è tardiva;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, risulta inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF in relazione con l'art. 117 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti