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5D_221/2013

rigetto provvisorio dell'opposizione,

Bundesgericht · 2013-12-02 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

E. 4 Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_221/2013

Sentenza del 2 dicembre 2013

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

C.________ SA,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che C.________ SA ha escusso A.A.________ e B.A.________ (con separati precetti esecutivi) per il pagamento di pigioni;

che con due decisioni 11 ottobre 2013 (l'una riferita a A.A.________, l'altra riferita a B.A.________) il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli escussi ai rispettivi precetti esecutivi;

che mediante reclamo 17 ottobre 2013 gli escussi hanno impugnato la decisione pretorile emanata nei confronti di A.A.________;

che con sentenza 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo nella misura in cui era presentato da B.A.________, quest'ultima non essendo toccata dalla decisione pretorile impugnata;

che il menzionato Presidente ha dichiarato inammissibile il reclamo anche nella misura in cui era presentato da A.A.________, quest'ultimo non essendosi confrontato con gli argomenti del Pretore secondo cui il contratto di locazione costituiva valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e le obiezioni sollevate in merito a pretesi difetti dell'ente locato non erano state dimostrate o risultavano superate;

che con ricorso 27 novembre 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 24 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);

che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);

che nel gravame all'esame i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione dei loro diritti costituzionali, ma si limitano a postulare l'annullamento del contratto di locazione (per assenza dell'impianto di riscaldamento e dell'autorimessa) ed il risarcimento dei danni;

che tali conclusioni, presentate per la prima volta in sede federale, sono inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, e può essere deciso dal giudice unico nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

4.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini