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5D_20/2026

assistenza giudiziaria (costi della curatela di rappresentanza dei figli),

Bundesgericht · 2026-07-30 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

L'autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha, con decisione 11 marzo 2026, revocato la curatela di rappresentanza istituita in favore dei minori B.A.________ (nato nel 2016) e C.A.________ (nato nel 2018) e ha posto i costi di tale misura di protezione (pari a complessivi fr. 5'338.80) a carico del padre A.A.________.

Il 4 maggio 2026 A.A.________ ha interposto reclamo contro tale decisione " limitatamente alla contestazione dell'indennità, della proporzionalità delle prestazioni e della ripartizione dei costi ", formulando anche una richiesta di assistenza giudiziaria. Con decreto 7 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha invitato a versare un anticipo di fr. 500.-- in garanzia delle spese processuali presumibili entro il 26 maggio 2026, con la comminatoria, in caso di mancato pagamento, dell'inammissibilità del suo reclamo. Mediante lettera 10 maggio 2026 A.A.________ ha segnalato alla Camera di protezione di aver " già formulato istanza di assistenza giudiziaria e che l'attuale situazione economica non mi consente il versamento richiesto " e ha chiesto conferma " circa l'eventuale decisione relativa all'assistenza giudiziaria ". Con risposta 12 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione ha comunicato a A.A.________ che la sua richiesta di assistenza giudiziaria, per quanto ricevibile, era respinta e ha indicato che il termine assegnatogli il 7 maggio 2026 per il versamento dell'anticipo rimaneva pertanto in vigore.

B.

Con ricorso 26 maggio 2026 A.A.________ ha impugnato il rifiuto dell'assistenza giudiziaria dinanzi al Tribunale federale, postulando di annullare tale decisione e di rinviare gli atti all'autorità precedente " per nuova decisione motivata ". Egli ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo al proprio rimedio " limitatamente all'obbligo di versamento dell'anticipo spese " e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Mediante decreto presidenziale 27 maggio 2026 al rimedio è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare.

Invitato ad esprimersi sul ricorso e sull'istanza di effetto sospensivo, con scritto 1° giugno 2026 il Presidente della Camera di protezione si è riconfermato nella motivazione e nella conclusione contenuta nello scritto 12 maggio 2026.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La decisione qui impugnata costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra in linea di conto nella presente fattispecie). È irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) nemmeno con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

Nel caso concreto, è palese che la decisione incidentale che rifiuta l'assistenza giudiziaria può causare un danno irreparabile al ricorrente: egli è infatti stato invitato a versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili con la comminatoria, in caso di mancato pagamento, di non entrata nel merito del suo reclamo (v. sentenza 5A_431/2020 del 28 luglio 2020 consid. 5.1 con rinvio).

E. 1.2 La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa principale (v. DTF 147 III 451 consid. 1.3), la quale in concreto riguarda una vertenza in materia di protezione dei minori di natura pecuniaria (v. sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 1) che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Se la via del ricorso in materia civile non è pertanto aperta, rimane però quella del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). I suoi presupposti sono in concreto realizzati: il rimedio è infatti stato inoltrato tempestivamente (combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF) nel quadro di una procedura di ricorso (sull'eccezione al principio della doppia istanza previsto dai combinati art. 114 e 75 cpv. 2 LTF, v. DTF 143 III 140 consid 1.2; sentenza 5A_295/2016 del 23 febbraio 2017 consid. 1.4, non pubblicato in DTF 143 III 113).

E. 1.3 Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF).

E. 2 Nella presente fattispecie è contestata la sufficienza della motivazione del rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.

E. 2.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto non pone esigenze troppo severe e, pertanto, l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire in qualche maniera sulla decisione di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Il diritto di ottenere una decisione motivata ha essenzialmente lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 150 V 474 consid. 4.1).

E. 2.2 Il ricorrente afferma che, in concreto, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria sarebbe avvenuto " senza una motivazione concreta e verificabile" dell'infondatezza della domanda (segnatamente circa " la situazione economica dello scrivente " e " le ragioni per cui il reclamo sarebbe privo di possibilità di esito favorevole ") rispettivamente della sua inammissibilità. A suo dire, pertanto, la decisione impugnata non consentirebbe di comprendere le ragioni effettive del diniego dell'assistenza giudiziaria e limiterebbe in modo sproporzionato il suo diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 29 Cost.

E. 2.3 La decisione impugnata, nella quale il Presidente della Camera di protezione si è limitato a comunicare al ricorrente che " la sua richiesta di assistenza giudiziaria, per quanto ricevibile, è respinta ", non contiene in effetti la benché minima motivazione. Il Tribunale federale non è quindi in grado di verificare se l'autorità precedente abbia a torto o a ragione negato l'assistenza giudiziaria. La censura di violazione del diritto di ottenere una decisione motivata si rivela così fondata.

E. 3.1 Da quanto precede discende che il ricorso, trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, va accolto. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'autorità precedente per nuova decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo. Fintantoché non avrà emanato tale nuova decisione, l'autorità precedente non potrà esigere dal ricorrente il versamento di un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili (sul tema si rinvia ai principi generali sviluppati in DTF 138 III 163 consid. 4.2).

Con la pronuncia della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto (si ricorda tuttavia che l'effetto sospensivo è stato concesso in via supercautelare; cfr. senten za 5A_898/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 5.3 in fine).

E. 3.2 Allo Stato del Cantone Ticino, parte soccombente (v. DTF 141 V 281 consid. 11.1), non possono essere addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e nemmeno le spese ripetibili siccome il ricorrente non è patrocinato da un legale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; v. DTF 135 III 127 consid. 4).

In queste circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale diviene senza oggetto.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento. Losanna, 30 luglio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_20/2026

Sentenza del 30 luglio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Hartmann, Giudice presidente,

De Rossa, Josi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

via Bossi 2a, 6901 Lugano,

opponente,

Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.

Oggetto

assistenza giudiziaria (costi della curatela di rappresentanza dei figli),

ricorso contro la decisione emanata il 12 maggio 2026 dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.71).

Fatti:

A.

L'autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha, con decisione 11 marzo 2026, revocato la curatela di rappresentanza istituita in favore dei minori B.A.________ (nato nel 2016) e C.A.________ (nato nel 2018) e ha posto i costi di tale misura di protezione (pari a complessivi fr. 5'338.80) a carico del padre A.A.________.

Il 4 maggio 2026 A.A.________ ha interposto reclamo contro tale decisione " limitatamente alla contestazione dell'indennità, della proporzionalità delle prestazioni e della ripartizione dei costi ", formulando anche una richiesta di assistenza giudiziaria. Con decreto 7 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha invitato a versare un anticipo di fr. 500.-- in garanzia delle spese processuali presumibili entro il 26 maggio 2026, con la comminatoria, in caso di mancato pagamento, dell'inammissibilità del suo reclamo. Mediante lettera 10 maggio 2026 A.A.________ ha segnalato alla Camera di protezione di aver " già formulato istanza di assistenza giudiziaria e che l'attuale situazione economica non mi consente il versamento richiesto " e ha chiesto conferma " circa l'eventuale decisione relativa all'assistenza giudiziaria ". Con risposta 12 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione ha comunicato a A.A.________ che la sua richiesta di assistenza giudiziaria, per quanto ricevibile, era respinta e ha indicato che il termine assegnatogli il 7 maggio 2026 per il versamento dell'anticipo rimaneva pertanto in vigore.

B.

Con ricorso 26 maggio 2026 A.A.________ ha impugnato il rifiuto dell'assistenza giudiziaria dinanzi al Tribunale federale, postulando di annullare tale decisione e di rinviare gli atti all'autorità precedente " per nuova decisione motivata ". Egli ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo al proprio rimedio " limitatamente all'obbligo di versamento dell'anticipo spese " e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Mediante decreto presidenziale 27 maggio 2026 al rimedio è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare.

Invitato ad esprimersi sul ricorso e sull'istanza di effetto sospensivo, con scritto 1° giugno 2026 il Presidente della Camera di protezione si è riconfermato nella motivazione e nella conclusione contenuta nello scritto 12 maggio 2026.

Diritto:

1.

1.1. La decisione qui impugnata costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra in linea di conto nella presente fattispecie). È irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) nemmeno con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

Nel caso concreto, è palese che la decisione incidentale che rifiuta l'assistenza giudiziaria può causare un danno irreparabile al ricorrente: egli è infatti stato invitato a versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili con la comminatoria, in caso di mancato pagamento, di non entrata nel merito del suo reclamo (v. sentenza 5A_431/2020 del 28 luglio 2020 consid. 5.1 con rinvio).

1.2. La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa principale (v. DTF 147 III 451 consid. 1.3), la quale in concreto riguarda una vertenza in materia di protezione dei minori di natura pecuniaria (v. sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 1) che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Se la via del ricorso in materia civile non è pertanto aperta, rimane però quella del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). I suoi presupposti sono in concreto realizzati: il rimedio è infatti stato inoltrato tempestivamente (combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF) nel quadro di una procedura di ricorso (sull'eccezione al principio della doppia istanza previsto dai combinati art. 114 e 75 cpv. 2 LTF, v. DTF 143 III 140 consid 1.2; sentenza 5A_295/2016 del 23 febbraio 2017 consid. 1.4, non pubblicato in DTF 143 III 113).

1.3. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF).

2.

Nella presente fattispecie è contestata la sufficienza della motivazione del rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.

2.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto non pone esigenze troppo severe e, pertanto, l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire in qualche maniera sulla decisione di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Il diritto di ottenere una decisione motivata ha essenzialmente lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 150 V 474 consid. 4.1).

2.2. Il ricorrente afferma che, in concreto, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria sarebbe avvenuto " senza una motivazione concreta e verificabile" dell'infondatezza della domanda (segnatamente circa " la situazione economica dello scrivente " e " le ragioni per cui il reclamo sarebbe privo di possibilità di esito favorevole ") rispettivamente della sua inammissibilità. A suo dire, pertanto, la decisione impugnata non consentirebbe di comprendere le ragioni effettive del diniego dell'assistenza giudiziaria e limiterebbe in modo sproporzionato il suo diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 29 Cost.

2.3. La decisione impugnata, nella quale il Presidente della Camera di protezione si è limitato a comunicare al ricorrente che " la sua richiesta di assistenza giudiziaria, per quanto ricevibile, è respinta ", non contiene in effetti la benché minima motivazione. Il Tribunale federale non è quindi in grado di verificare se l'autorità precedente abbia a torto o a ragione negato l'assistenza giudiziaria. La censura di violazione del diritto di ottenere una decisione motivata si rivela così fondata.

3.

3.1. Da quanto precede discende che il ricorso, trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, va accolto. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'autorità precedente per nuova decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo. Fintantoché non avrà emanato tale nuova decisione, l'autorità precedente non potrà esigere dal ricorrente il versamento di un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili (sul tema si rinvia ai principi generali sviluppati in DTF 138 III 163 consid. 4.2).

Con la pronuncia della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto (si ricorda tuttavia che l'effetto sospensivo è stato concesso in via supercautelare; cfr. senten za 5A_898/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 5.3 in fine).

3.2. Allo Stato del Cantone Ticino, parte soccombente (v. DTF 141 V 281 consid. 11.1), non possono essere addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e nemmeno le spese ripetibili siccome il ricorrente non è patrocinato da un legale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; v. DTF 135 III 127 consid. 4).

In queste circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale diviene senza oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento.

Losanna, 30 luglio 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Hartmann

La Cancelliera: Antonini