opencaselaw.ch

5D_205/2017

rigetto provvisorio dell'opposizione,

Bundesgericht · 2017-11-02 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_205/2017

Sentenza del 2 novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Luca Trisconi,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.83 e 14.2017.84).

Considerando:

che lo studio legale B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'542.80 oltre interessi;

che con decisione 2 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;

che con sentenza 18 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo di A.________, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20 oltre interessi;

che con ricorso datato 19 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che la sentenza qui impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);

che giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 19 settembre 2017, come da lui stesso ammesso;

che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 20 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere giovedì 19 ottobre 2017;

che il ricorso datato 19 ottobre 2017 è stato consegnato alla posta svizzera unicamente il 20 ottobre 2017;

che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini