rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 4 Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 luglio 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.07.2013 5D 144/2013 (5D_144/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.07.2013 5D 144/2013 (5D_144/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.07.2013 5D 144/2013 (5D_144/2013)
rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_144/2013 Sentenza del 2 luglio 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ AG, patrocinata dall'avv. Patrik Odermatt, opponente. Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che B.________ AG ha escusso A.________ per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre interessi e spese; che con decisione 8 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo; che con sentenza 29 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile; che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dalla creditrice procedente (sentenza 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei Grigioni, passata in giudicato, e dichiarazione di cessione 15 novembre 2012) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF; che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale 26 giugno 2013 con cui ha chiesto di stralciare la cessione di credito, di pronunciare " l'ammissibilità dell'opposizione ", di stralciare la procedura d'esecuzione e - implicitamente - di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che nel gravame all'esame il ricorrente imputa il mancato pagamento del credito posto in esecuzione alle difficoltà finanziarie nelle quali si troverebbe in seguito a malattia ed invoca la violazione dell'art. 7 Cost. (dignità umana), ma non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento del giudizio querelato, di mancanza di adeguata motivazione del reclamo; che la pretesa insolvenza del ricorrente in seguito a malattia potrà essere esaminata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti nell'ambito del pignoramento; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF; che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 luglio 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini